Segnalazione in Centrale Rischi e legittimazione passiva del servicer infondata (ABF Collegio di Palermo n. 3472 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazioni alla Centrale dei Rischi, la legittimazione passiva rispetto alla domanda di cancellazione spetta al titolare del credito, non al soggetto che svolge attività di gestione e recupero. Ai sensi della Circolare 139/91 (cap. II, sez. I, par. 2), l’unico soggetto titolato a effettuare la segnalazione è il titolare del credito. Il servicer è legittimato a disporre la cancellazione solo se, in base agli atti, la procura conferita gli attribuisca anche il potere di effettuare le segnalazioni. In difetto di tale prova, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva è fondata e il ricorso va rigettato.
Il Fatto
Il ricorrente, nel tentativo di definire le pendenze debitorie segnalate alla Centrale dei Rischi, aveva contattato gli istituti creditori e, tra questi, un intermediario per una posizione di importo rilevante. Ricevuta la documentazione relativa alle successive cessioni del credito, aveva ottenuto una definizione a saldo e stralcio dell’intera posizione. Ciononostante, la posizione era stata oggetto di ulteriore cessione ed era seguita una nuova iscrizione, asseritamente riferibile all’intermediario convenuto.
Il ricorrente ha quindi adito l’Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la cancellazione della segnalazione, ritenuta illegittima e pregiudizievole. L’intermediario ha eccepito, in via pregiudiziale, l’improcedibilità per difetto di preventivo reclamo e, nel merito, il proprio difetto di legittimazione passiva, assumendo di essere mero servicer del credito ceduto a una società veicolo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di improcedibilità. L’intermediario sosteneva che tra gli allegati al ricorso non fosse rinvenuto alcun reclamo a lui indirizzato. Il ricorrente ha prodotto una nota del 28.11.2025, qualificata come reclamo, con cui chiedeva chiarimenti sulla segnalazione, rappresentando l’avvenuta estinzione della posizione. Secondo il Collegio, quella comunicazione ha valore di reclamo, perché contiene una contestazione, ancorché generica, sull’illegittimità della segnalazione. L’eccezione di inammissibilità per difetto di preventivo reclamo va dunque respinta.
Nel merito, il Collegio affronta l’eccezione di legittimazione passiva. Il rapporto alla base della segnalazione era stato ceduto pro-soluto, nell’ambito di un’operazione di cessione in blocco di crediti in sofferenza, a una società veicolo. L’intermediario convenuto, qualificato come intermediario finanziario, era stato nominato servicer, mentre l’attuale special servicer incaricato della riscossione era altro soggetto. L’intermediario ha prodotto la procura conferita dalla cessionaria e l’evidenza dell’incarico ricevuto.
Il Collegio richiama l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali, secondo cui la legittimazione passiva del servicer è esclusa, perché ai sensi della Circolare 139/91 l’unico soggetto titolato a effettuare la segnalazione in Centrale Rischi è il titolare del credito. La legittimazione del servicer sussiste solo qualora la procura conferita comprenda anche il potere di effettuare le segnalazioni. Nel caso concreto, dagli atti non emerge che l’intermediario sia stato investito di tale potere, né risulta una visura successiva alla cessione da cui risultino segnalazioni effettuate dal convenuto.
Il Collegio richiama quindi la propria decisione n. 4302/22, ove si è affermato che l’insussistenza di legittimazione passiva in capo all’intermediario resistente discende dalla circostanza che questi non è titolare del credito, e che l’attività di recupero e gestione affidata al servicer non consente di imputargli la segnalazione. Richiamate anche le decisioni ABF Napoli n. 259/2015, ABF Milano n. 460/2012, ABF Roma n. 2857/2012 e ABF Milano n. 4083/2013, il Collegio conclude che la domanda proposta nei confronti del resistente è infondata: non può accogliersi alcuna pretesa verso il soggetto che non ha la disponibilità della situazione soggettiva controversa. L’eccezione di difetto di legittimazione passiva è pertanto fondata e il ricorso non è accolto.
Nota della Redazione
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