Prelievo ATM non erogato e concorso di colpa del cliente offerta transattiva (ABF Collegio di Roma n. 3484 del 21.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie relative a prelievi contestati presso sportelli ATM, l’intermediario è tenuto a una diligenza professionale rafforzata, commisurata alla natura del servizio di erogazione del denaro esposto al pubblico, e risponde del difetto di custodia dello sportello qualora non provi di aver adottato adeguati presidi di sorveglianza e manutenzione. A tale responsabilità può affiancarsi la colpa grave del cliente che, con la propria condotta imprudente, abbia agevolato la captazione del codice PIN e l’operazione fraudolenta, senza che tale colpa assorba interamente il nesso causale. Quando l’intermediario formula un’offerta transattiva che il Collegio reputa congrua e il ricorrente la rifiuti, la controversia si conclude con la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito l’Arbitro chiedendo la condanna dell’intermediario alla restituzione di euro 2.000,00, importo di un prelievo contabilizzato presso uno sportello ATM ma, a suo dire, mai erogato in contante. Secondo la ricostruzione, una volta inserita la carta bancomat della moglie, cointestataria del conto, lo schermo dell’apparecchio era rimasto buio; il ricorrente aveva tentato invano di annullare l’operazione e, nelle vicinanze, due persone gli avevano suggerito di digitare il PIN. Voltosi per chiamare la moglie, aveva poi notato che la carta era uscita e che i due si erano allontanati. In serata rilevava l’addebito del prelievo.

L’intermediario ha sostenuto la regolarità dell’operazione, documentata dal giornale di fondo e dal log movimenti, e ha eccepito la colpa grave del cliente per aver perso il controllo della carta e del PIN. In sede di replica e controreplica le parti hanno discusso anche della collocazione ravvicinata degli sportelli e della mancata trasmissione del giornale di fondo dello specifico ATM.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la fattispecie come possibile truffa perpetrata mediante artifici presso lo sportello, richiamando la tecnica del c.d. lebanese loop e la giurisprudenza arbitrale che, in tali ipotesi, tende a escludere la colpa grave del cliente perché gli intermediari sono tenuti a predisporre procedure idonee a prevenire frodi note.

Sul versante dell’intermediario, la decisione valorizza gli obblighi di custodia degli sportelli ATM, qualificati come espressione di diligenza tecnica parametrata alla figura dell’accorto banchiere, richiamando Cass. civ., n. 806/2016. Se la banca non prova di aver garantito sorveglianza e manutenzione continuative, la sua condotta negligente deve ritenersi accertata. Sul punto il Collegio cita le proprie precedenti decisioni n. 1818/2023 e n. 10679/24 e, quanto alla responsabilità dell’emittente per il fatto dell’intermediario che gestisce l’ATM, richiama l’art. 1228 cod. civ. e la decisione Coll. Milano n. 74/2010.

Sul versante del cliente, il Collegio rileva la presenza di terze persone in prossimità dello sportello e la condotta astrattamente idonea a consentire la captazione del PIN. Richiama la propria decisione n. 751 del 27/01/2026, che in un caso analogo aveva riconosciuto un concorso di colpa: la colpa grave del cliente non assorbe il nesso causale ma concorre con il difetto di custodia dell’intermediario.

Il Collegio dà poi atto dell’istruttoria sulla proposta transattiva: la banca ha confermato l’offerta di euro 1.000,00 oltre euro 20,00 per il costo del ricorso, mentre i ricorrenti hanno ribadito il rifiuto, non comprendendo le ragioni di un rimborso parziale. Valutata la vicenda e il concorso di colpa, il Collegio reputa congrua l’offerta e dichiara cessata la materia del contendere.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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