Segnalazione in Centrale Rischi e legittimazione passiva dell’intermediario cedente (ABF Collegio di Palermo n. 469 del 21.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di segnalazioni pregiudizievoli alla Centrale dei Rischi, la domanda di cancellazione deve essere proposta nei confronti dell’intermediario che ha effettuato la segnalazione o che è titolare del rapporto al momento della decisione. Quando l’intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva per aver ceduto la posizione garantita, e il ricorrente non chiarisce né documenta quale sia il soggetto effettivamente convenuto, l’eccezione è fondata. La qualificazione del garante come consumatore o come professionista “di rimbalzo” richiede l’accertamento dei collegamenti funzionali con la società garantita e non può fondarsi sulle sole allegazioni della parte.

Il Fatto

Il ricorrente, che si qualifica come debitore principale di un rapporto di affidamento concluso con l’intermediario convenuto, contesta l’illegittimità di una segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi e ne chiede la cancellazione, senza avanzare domanda risarcitoria. Espone di essere stato in passato fideiussore di un soggetto titolare di ditta individuale, di aver ricevuto un decreto ingiuntivo e un pignoramento immobiliare, e di aver definito la posizione con un atto transattivo del 2000.

Dopo aver appreso nel 2009 di essere stato segnalato a sofferenza dal 2007, ha reiteratamente chiesto la cancellazione, senza esito, all’intermediario e ai soggetti subentrati nella titolarità del credito. L’intermediario eccepisce in via pregiudiziale la carenza di legittimazione passiva e l’incompetenza temporale, rilevando inoltre l’impossibilità di riscontrare analiticamente le doglianze per la mancata allegazione dei documenti citati.

La motivazione del Collegio

Il Collegio richiama anzitutto la propria decisione n. 11478/22, secondo cui la domanda di cancellazione delle segnalazioni pregiudizievoli deve superare un vaglio di procedibilità: se l’intermediario contesta di aver effettuato le iscrizioni e il ricorrente non produce alcuna visura, la domanda assume carattere consulenziale per difetto del minimo onere deduttivo e probatorio. Nel caso di specie il ricorrente non ha allegato alcuna visura, nonostante il richiamo a plurimi documenti.

Il Collegio si interroga poi sulla qualificazione soggettiva dell’istante, che si dichiara consumatore ma espone fatti dai quali emerge il ruolo di fideiussore di un’imprenditrice individuale. Sul punto richiama il principio del c.d. “professionista di rimbalzo” affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 5368/2016, secondo cui spetta al collegio giudicante verificare se il garante abbia agito nell’ambito della propria attività professionale o per scopi privati, valutando i collegamenti funzionali con la società garantita. Il richiamo è esteso alla pronuncia n. 14555/2020 e alla propria decisione n. 2242/2023.

La questione decisiva è però l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, sollevata dall’intermediario che assume di aver ceduto la posizione garantita il 14.07.2017. La resistente non produce evidenze della cessione, ma il Collegio ritiene comunque fondata l’eccezione su un rilievo documentale: nel modulo web il ricorrente indica come convenuta l’odierna resistente, mentre allega un ulteriore modulo che individua un diverso intermediario. Le condotte censurate e le domande sembrano riferirsi a soggetti non convenuti, e lo stesso reclamo risulta presentato nei confronti di un terzo, poi riscontrato in via interlocutoria dalla resistente.

Il Collegio sottolinea che la Segreteria tecnica aveva invitato il ricorrente a chiarire l’intermediario convenuto, avvertendolo che in mancanza di riscontro il ricorso sarebbe proseguito nei confronti del soggetto indicato nel modulo web. L’invito è rimasto senza esito. Su questa base il Collegio ritiene fondata l’eccezione e, con effetto assorbente su ogni valutazione di merito, non accoglie il ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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