Furto della carta e utilizzo fraudolento del PIN (ABF Collegio di Roma n. 3115 del 10.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di utilizzo fraudolento di carta di debito a seguito di furto, il cliente che non circostanzi le modalità della sottrazione e non alleghi elementi concreti sulla captazione del codice è tenuto a dimostrare la propria diligenza nella custodia del PIN. Il breve lasso temporale tra il furto e la prima operazione disconosciuta, l’assenza di anomalie nella digitazione del codice e l’uso fraudolento di plurimi strumenti di pagamento sottratti contestualmente costituiscono indici presuntivi della conservazione congiunta di carta e PIN e, quindi, di colpa grave dell’utilizzatore ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 11/2010. L’intermediario non risponde del mancato blocco della carta quando le operazioni contestate non integrano gli indici di anomalia individuati dal d.m. n. 112/2007.

Il Fatto

La ricorrente riferisce di aver subito, in data 8.4.2025, il furto del portafoglio — custodito nello zaino — mentre si trovava in un centro commerciale, dopo aver effettuato un acquisto presso un negozio. Nel portafoglio era contenuta la carta emessa dall’intermediario resistente. La cliente nega che il PIN fosse conservato insieme alla carta e ipotizza che il codice sia stato carpito in occasione dell’ultimo acquisto genuino. Sostiene di aver prontamente bloccato la carta e di aver constatato, dall’estratto conto, operazioni non autorizzate per € 1.650,00, contabilizzate dopo la richiesta di blocco.

L’intermediario eccepisce che tutte le operazioni sono state autorizzate mediante chip e PIN e deduce la colpa grave della ricorrente, anche in ragione del furto contestuale di un’altra carta, utilizzata immediatamente dai ladri per sei transazioni. La ricorrente chiede il rimborso della somma sottratta e deduce una falla del sistema per l’avvenuta contabilizzazione delle operazioni successive al blocco.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce la sequenza temporale: il furto è collocato dopo le ore 19.07, la prima operazione disconosciuta avviene alle 19.22.35, l’ultima alle 19.44.36, mentre il blocco della carta è richiesto alle 19.46.14. Da qui l’infondatezza dell’eccezione sulla contabilizzazione successiva al blocco: nessuna operazione risulta autorizzata dopo la richiesta di blocco. La documentazione prodotta dall’intermediario — log e legenda — dimostra che le operazioni sono state eseguite con carta originale e con corretta digitazione del PIN, indicata dal campo “G72”.

Sul piano della diligenza, il Collegio richiama il proprio orientamento secondo cui il furto avvenuto, con modalità non circostanziate, in un luogo pubblico e affollato integra di per sé un indice di colpa grave (Collegio di Roma, decisione n. 609/2023; in senso conforme decisione n. 18284/2019). La ricorrente non ha fornito alcuna versione utile a ricostruire le modalità della sottrazione.

Quanto alla captazione del PIN in occasione di acquisti genuini, il Collegio rileva che non vi è agli atti evidenza di operazioni autorizzate con PIN precedentemente al furto e che la ricorrente non indica le circostanze di fatto in cui la captazione visiva sarebbe avvenuta. La presunzione di conservazione congiunta di carta e codice trova poi ulteriore conferma nella circostanza che i terzi hanno utilizzato, nello stesso ristretto lasso di tempo, anche le altre carte sottratte contestualmente (Collegio di Roma, decisione n. 4149/2019, che richiama la decisione n. 8399/2017): l’impossibilità di ottenere in tempi così brevi i PIN di più carte rende verosimile la custodia unita dei codici.

Il Collegio richiama anche la propria decisione n. 11294/2025, resa sul ricorso della stessa cliente nei confronti dell’emittente dell’altra carta sottratta, con cui è stata ravvisata la colpa grave nella custodia del PIN. Quanto alla dedotta responsabilità dell’intermediario per omesso blocco a fronte di operazioni anomale, il Collegio osserva che le sei transazioni si sono svolte in 22 minuti e che due sono avvenute quasi in contemporanea presso lo stesso esercizio: nessuna delle fattispecie del d.m. n. 112/2007 è però integrata, poiché mancano i presupposti delle sette richieste di autorizzazione nelle 24 ore o delle tre richieste presso lo stesso punto vendita.

Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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