CER in forma cooperativa: onere motivazionale rafforzato e limiti del modulo societario (Corte dei Conti Sez. contr. Toscana n. 153 del 30.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
La partecipazione di un ente locale a una comunità energetica rinnovabile costituita in forma societaria non è esonerata dall’onere di motivazione analitica imposto dall’art. 5, comma 1, TUSP. Le finalità meritorie della fattispecie astratta “comunità energetica rinnovabile”, la disciplina europea e nazionale di settore e il potenziale ruolo degli enti locali non bastano a giustificare la scelta del modulo societario. L’ente deve dimostrare, con riferimento allo specifico oggetto sociale e non al modello astratto, la stretta necessità della società per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ex art. 4 TUSP, la sostenibilità finanziaria oggettiva e soggettiva, la convenienza economica e il confronto con soluzioni gestionali alternative. La Corte dei conti, nel controllo ex art. 5, comma 3, TUSP, verifica completezza, adeguatezza, affidabilità e attendibilità dell’istruttoria, senza sostituirsi all’amministrazione.

Il Fatto

Il Comune istante ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo la deliberazione consiliare con cui ha approvato l’adesione e la costituzione di una comunità energetica rinnovabile di area vasta, in forma di società cooperativa per azioni, acquisendo 600 azioni per 15.000 euro. L’operazione conclude un iter avviato dalla Provincia capofila, cui hanno aderito otto Comuni, nel quadro di un progetto di cooperazione europea sulle strategie territoriali per la mobilità sostenibile.

L’atto è stato sottoposto alla Corte ex art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dalla legge n. 118/2022, perché la costituzione della società impone la verifica di conformità ai commi 1 e 2 dello stesso articolo, nonché agli artt. 4, 7 e 8, con riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità con i principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce anzitutto la natura della nuova funzione, richiamando la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/SSRRCO/QMIG/22: il parere ha fisionomia atipica, non ha effetti preclusivi e non sospende il termine di sessanta giorni, ma impone un onere di motivazione rafforzata ove l’ente intenda discostarsene. L’istruttoria, pur non disciplinata, è ammessa in forza dell’art. 3, comma 8, legge n. 20/1994.

Sul piano formale, l’operazione rientra nel perimetro oggettivo dell’art. 5 TUSP e la forma cooperativa è tra i tipi consentiti dagli artt. 2 e 3 TUSP. La Corte rileva però lacune negli elementi dell’atto costitutivo ex art. 2521, comma 3, cod. civ., in parte colmate dallo statuto, che si considera parte integrante dell’atto costitutivo. Formula osservazioni sulla disciplina dei ristorni, da raccordare all’art. 2545-sexies cod. civ., e sull’istituzione di un comitato scientifico privo di rispondenza codicistica.

Quanto alla consultazione pubblica ex art. 5, comma 2, TUSP, l’adempimento è ritenuto sostanzialmente assolto, avendo avuto ad oggetto gli schemi di atto costitutivo, statuto e studio di fattibilità, con contenuto pienamente rispecchiato nella successiva delibera consiliare. Diversamente, è riscontrata assenza di motivazione sulla compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato: la valutazione è di esclusiva competenza dell’ente e non è delegabile al collegio dei revisori.

Nel merito, la Corte esamina i parametri dell’art. 5, comma 1, TUSP partitamente. Sulle finalità istituzionali, l’atto non è analiticamente motivato: l’ente assume come presupposto il rispetto dell’art. 4 TUSP, limitandosi a richiamare finalità ambientali e disciplina di settore. La Corte precisa che il rapporto tra d.lgs. n. 175/2016 e d.lgs. n. 199/2021 non si pone in termini di regola-ecccezione né di implicita abrogazione. Il modulo societario può essere superato, nel caso concreto, stante la riconduzione dell’oggetto sociale alle finalità dell’ente e la sua sussunzione nell’art. 4, comma 7, TUSP, per la produzione di energia da fonti rinnovabili come oggetto prevalente, con richiamo all’attenzione per le operazioni future.

Sulla sostenibilità finanziaria oggettiva, il business plan è ritenuto tendenzialmente adeguato, ma si segnalano profili critici: assenza di costi per il personale, di spese per impianti, manutenzione e assicurazione, di analisi di sensitività, nonché possibile incoerenza tra lo statuto e il piano di cassa sugli investimenti. Sulla sostenibilità soggettiva, si prendono atto delle coperture, ma si stigmatizzano clausole statutarie sui prestiti dei soci, potenzialmente elusive del divieto di soccorso finanziario ex art. 14, comma 5, TUSP e del principio di autonomia patrimoniale perfetta. Sulla convenienza economica, il payback stimato al quinto anno non considera il conferimento di 15.000 euro e si richiama la verifica dei parametri dell’art. 20, comma 2, lett. b), TUSP. Nel complesso la Corte non ravvisa elementi ostativi, ferme restando osservazioni e raccomandazioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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