Retribuzioni a docente sine titulo: danno erariale e dolo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 350 del 20.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La retribuzione corrisposta a soggetto privo del titolo di studio prescritto per l’accesso all’insegnamento integra un danno erariale risarcibile, perché la prestazione resa sine titulo è giuridicamente inidonea a soddisfare l’interesse pubblico e non è fungibile con quella legittimamente esigibile. Il danno consiste nella lesione del sinallagma contrattuale, per lo squilibrio tra gli emolumenti erogati e la minore capacità tecnico-professionale offerta rispetto a quella richiesta dalla legge. Non è applicabile la compensatio lucri cum damno, difettando il vantaggio effettivo, l’identità causale e la corrispondenza dell’utilità ai fini istituzionali dell’ente. La mancanza del titolo integra violazione originaria e insanabile della normativa di settore, con lesione degli artt. 97 e 34 Cost.

Il Fatto

La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto ha convenuto in giudizio una docente, già impiegata a tempo determinato presso istituti scolastici della provincia di Verona, chiedendone la condanna al risarcimento del danno erariale arrecato al Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’indagine contabile traeva origine dalla denuncia dell’Ufficio scolastico regionale, che aveva comunicato il licenziamento senza preavviso della docente per carenza del titolo di studio richiesto per l’accesso alla professione.

Gli accertamenti avevano evidenziato che la convenuta aveva attestato falsamente di possedere il diploma di maturità magistrale, asseritamente conseguito nel luglio 1988, requisito necessario per l’inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto e per la stipula dei contratti di supplenza. Dai riscontri presso l’istituto depositario dell’archivio emergeva che la docente era stata dichiarata non matura e che non era stata ammessa agli esami di Stato nell’anno successivo. La Procura quantificava il danno in euro 91.676,93, pari alle retribuzioni percepite negli anni scolastici 2017/18-2022/23. La convenuta non si costituiva.

La Motivazione della Corte

In via preliminare, il Collegio ha dichiarato la contumacia della convenuta, ai sensi dell’art. 93 c.g.c., verificata la ritualità della notifica dell’atto di citazione e del decreto di fissazione dell’udienza. Nel merito, ha ricostruito il rapporto di servizio, qualificando l’attività di supplenza svolta presso le istituzioni scolastiche come rapporto di servizio in senso ampio, rilevante ai fini della giurisdizione contabile.

Il nucleo argomentativo della decisione riguarda l’illiceità della condotta per violazione del sinallagma contrattuale. La Corte ha accertato che la docente non ha mai conseguito il diploma magistrale e che, ciò nondimeno, ha reiterato nel tempo dichiarazioni non veritiere: nelle domande di messa a disposizione, nelle istanze di inserimento e aggiornamento nelle graduatorie e in sede di presa di servizio, mediante autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000.

Secondo l’orientamento consolidato richiamato dal Collegio, la retribuzione corrisposta a chi sia privo del requisito professionale richiesto dalla legge integra un esborso privo di giustificazione, non accompagnato da una prestazione qualificata e idonea a soddisfare l’interesse pubblico. L’attività di chi non possiede il titolo abilitante è priva di qualunque utilitas per l’Amministrazione, poiché il titolo legale non è un mero adempimento formale, ma la garanzia della professionalità necessaria allo svolgimento della funzione pubblica.

La Corte ha escluso l’operatività della compensatio lucri cum damno, che presuppone l’effettività del vantaggio, l’identità causale tra fatto dannoso e utilità e la corrispondenza di questa ai fini istituzionali dell’ente. Nel caso di specie difetta l’identità causale, perché il danno si connette alla fase genetica del rapporto, e manca qualsiasi effettività dell’utilità. L’inidoneità della prestazione si pone in contrasto con il buon andamento e l’imparzialità di cui all’art. 97 Cost. e con la garanzia del diritto all’istruzione di cui all’art. 34 Cost.

Quanto all’elemento soggettivo, il Collegio ha ravvisato il dolo eventuale. La reiterazione delle autocertificazioni mendaci per almeno sei anni scolastici, la mancata produzione del titolo, la denuncia di smarrimento presentata dopo l’avvio degli accertamenti e la tesi del diploma conseguito da privatista, poi smentita, dimostrano la piena consapevolezza dell’inidoneità legale all’insegnamento ed escludono la buona fede. La Corte ha quindi condannato la convenuta al risarcimento di euro 91.676,93, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, e al pagamento delle spese di giudizio ai sensi dell’art. 31, comma 5, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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