Certificazione positiva dei costi dell’accordo di settore per la dirigenza delle A.P.S.P. (Corte dei Conti Sez. contr. Trento n. 63 del 18.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, chiamata a certificare l’ipotesi di accordo collettivo di settore ai sensi dell’art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dall’art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, verifica l’attendibilità dei costi e la loro compatibilità finanziaria ed economica con le risorse stanziate e accantonate nei bilanci degli enti. La certificazione positiva presuppone la dimostrazione della copertura degli arretrati e del costo a regime, anche mediante risorse una tantum residue, nonché la coerenza dell’incremento retributivo con il contratto primario di riferimento. La quantificazione dei destinatari va operata con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre dell’anno che precede il triennio contrattuale.
Il Fatto
La Unione Provinciale Istituzioni per l’Assistenza (U.P.I.P.A.) ha trasmesso alla Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento, con nota del 3 giugno 2025, l’ipotesi di accordo di settore attuativo degli accordi per la parte economica del triennio contrattuale 2022-2024 del contratto collettivo provinciale di lavoro per la dirigenza e i segretari comunali del comparto autonomie locali. L’accordo riguarda i direttori e il personale dirigente delle Aziende pubbliche di Servizi alla Persona (A.P.S.P.).
Il Consiglio di amministrazione di U.P.I.P.A. aveva autorizzato la firma definitiva dell’accordo subordinandola all’acquisizione della certificazione da parte della Corte dei conti. La Sezione ha quindi esaminato la documentazione trasmessa, comprensiva della relazione tecnica e delle simulazioni di attuazione, ed è stata convocata in camera di consiglio per la decisione.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto il fondamento normativo del proprio intervento. La competenza in materia di contratti collettivi del personale deriva dall’art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988, introdotto dal d.lgs. n. 113/2023, in combinato disposto con l’art. 11, comma 4, lett. f), della legge n. 59/1997 e con l’art. 47 del d.lgs. n. 165/2001. La nota di trasmissione dell’ipotesi di accordo conferma che l’invio è effettuato proprio ai fini della certificazione prevista da tale disposizione.
Quanto all’oggetto, l’ipotesi di accordo prevede, con decorrenze dal 1° gennaio 2022, 2023 e 2024, l’adeguamento dei limiti minimi e massimi della retribuzione di posizione secondo le tabelle allegate, nonché l’aggiornamento proporzionale delle retribuzioni di posizione in godimento. È inoltre stabilito che la retribuzione di risultato e la retribuzione di posizione siano escluse dal riparto proporzionale delle spese a carico degli enti interessati all’incarico di direzione in convenzione.
Il punto centrale dell’istruttoria riguarda la copertura finanziaria. Le disponibilità sono individuate nelle risorse annualmente stanziate dalla Provincia e residue dall’applicazione dei contratti collettivi precedenti. La Corte dà atto che i risparmi relativi al CCPL 2022-2024 sono stati già certificati con le deliberazioni nn. 46/2024/CCR e 18/2025/CCR della stessa Sezione. Al 31 dicembre 2024 tali importi risultano iscritti tra gli accantonamenti al “fondo rischi e oneri per la contrattazione collettiva” dei bilanci delle A.P.S.P. per un totale di euro 1.512.827,01 riferito alle annualità 2019-2024.
Il raffronto tra risorse e impieghi evidenzia un disavanzo per gli arretrati 2023 e per il costo a regime dal 2024. La Corte ritiene la sostenibilità finanziaria comunque confermata: la quota riferibile agli arretrati 2023 è coperta con risorse una tantum residue dall’erogazione di una tantum contrattuali nei periodi 2022-2023 e precedenti, mentre per il disavanzo 2024 la rilevazione degli accantonamenti destinati alla contrattazione conferma la disponibilità di sufficienti risorse complessive. La Corte dà inoltre atto che la quantificazione delle 45 unità di personale destinatarie è stata effettuata con riferimento al personale in servizio al 31 dicembre 2021, secondo l’art. 60, comma 4-bis, della legge provinciale n. 7/1997.
Sul piano della compatibilità economica, la valutazione si basa sul raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali e i principali aggregati di finanza pubblica, quali l’andamento degli indici dei prezzi al consumo, l’IPCA e il PIL. Nel caso specifico, l’incremento della retribuzione di posizione è ancorato all’aumento dello stipendio tabellare in base al contratto primario di riferimento, coerentemente con quanto già verificato in sede di certificazione dei contratti di comparto. Sulla base di tali premesse, fatte salve le osservazioni contenute nel rapporto di certificazione, la Corte esprime certificazione positiva dell’ipotesi di accordo e ne dispone la trasmissione a U.P.I.P.A. per il seguito di competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.