Partecipazione indiretta a società in house del servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 39 del 13.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un Comune acquisisce, per il tramite di una propria società partecipata, una quota in una società in house affidataria del servizio idrico integrato non è soggetto all’obbligo di motivazione analitica di cui all’art. 5, comma 1, TUSP, trattandosi di operazione compiuta “in conformità a espresse previsioni legislative”. Ne consegue il venir meno del presupposto del controllo preventivo intestato alla Corte dei conti dall’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016, con declaratoria di non luogo a deliberare. Restano fermi i poteri di controllo esercitabili ai sensi dell’art. 20 TUSP in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. La scelta gestoria dell’ente di governo dell’ambito è vincolante per i Comuni aderenti.
Il Fatto
Un Comune partecipa all’Ente di governo dell’Ambito territoriale ottimale n. 4 Cuneese, competente per la gestione del servizio idrico integrato. La Conferenza dei rappresentanti degli enti locali dell’ambito ha individuato, con propria deliberazione, l’affidamento diretto a una società interamente pubblica in house a tipologia consortile, la quale opera attraverso società consorziate in sub-ambiti territoriali.
Nel territorio comunale ha continuato a operare una società già a partecipazione mista pubblico-privata, di cui il Comune è socio. Il Consiglio comunale ha quindi approvato l’acquisto della partecipazione indiretta nella società consortile per il tramite della propria partecipata, demandando al Sindaco di trasmettere l’atto all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. L’Ente ha sostenuto che l’operazione non rientrasse nella sfera applicativa dell’art. 5 TUSP, avvenendo in conformità a espresse previsioni legislative.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricorda che l’art. 5, comma 3, TUSP, come modificato dall’art. 11 della legge n. 118/2022, impone all’amministrazione di inviare l’atto deliberativo di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, che delibera entro sessanta giorni sulla conformità dell’atto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo e agli artt. 4, 7 e 8. Il comma 4 consente di superare un parere negativo motivando analiticamente.
Il Collegio richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 3 novembre 2022, che ha qualificato il pronunciamento come peculiare attività di controllo preventivo, collocata nel passaggio tra la fase pubblicistica di determinazione della volontà dell’ente e quella privatistica di attuazione.
Il perno argomentativo è l’eccezione del comma 1 dell’art. 5 TUSP: l’obbligo di motivazione analitica non sussiste quando la costituzione o l’acquisto avvenga “in conformità a espresse previsioni legislative”. La Sezione ricostruisce la disciplina del D.Lgs. n. 152/2006: l’art. 147 impone la partecipazione obbligatoria dei Comuni all’ente di governo dell’ambito; l’art. 149-bis, comma 1, consente l’affidamento diretto a società interamente pubbliche partecipate dagli enti locali ricadenti nell’ambito.
Da tale quadro deriva che, una volta scelta la forma di gestione da parte dell’ente di governo, al singolo Comune non residua alcuna facoltà: la partecipazione alla società in house è dovuta e non rinviabile. La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, che ha escluso il regime derogatorio per gli interventi legislativi che si limitino ad attribuire una mera facoltà. Nel caso del servizio idrico, invece, la partecipazione è necessitata, sicché ricorre l’eccezione normativa.
La Sezione non si discosta dal proprio consolidato indirizzo e dichiara il non luogo a deliberare, restando ferma la razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP.
Nota della Redazione
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