Onere di specificazione del ricorso pensionistico e inammissibilità per genericità (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 211 del 18.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico il ricorrente che contesti la ricostruzione del trattamento economico non può limitarsi a dedurre genericamente l’errore dell’amministrazione, ma deve specificare i motivi del gravame, indicare gli atti contestati e fornire concreti parametri di riferimento. L’onere della prova grava su chi agisce, secondo il principio onus probandi incumbit ei qui dicit. In mancanza di tali indicazioni il giudice non è posto in grado di comprendere la concreta valenza delle doglianze e deve dichiarare il ricorso inammissibile per genericità e indeterminatezza, restando assorbita ogni altra questione.

Il Fatto

Il ricorrente, già sottufficiale in servizio permanente effettivo dell’Esercito con specializzazione di pilota, ha agito davanti al giudice pensionistico per ottenere l’annullamento di un foglio del Ministero della Difesa e l’accertamento del diritto alla ricostruzione del trattamento pensionistico, con condanna dell’INPS al pagamento delle differenze economiche maturate.

La vicenda trae origine da un periodo di aspettativa per inidoneità temporanea al servizio dipendente da causa di servizio, dal successivo giudizio amministrativo che aveva annullato il collocamento in congedo e la dispensa, e dalla ricostruzione della carriera disposta in esecuzione di quella pronuncia. Il Ministero e l’INPS hanno eccepito, tra l’altro, il difetto di legittimazione passiva, l’inammissibilità del ricorso per genericità della pretesa e, in subordine, la prescrizione parziale dei ratei arretrati.

La Motivazione della Corte

Il giudice unico affronta in via preliminare e assorbente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità ed indeterminatezza. Il ricorrente aveva sostenuto che il foglio matricolare risultasse manchevole della ricostruzione, sotto il profilo remunerativo, dell’intero servizio prestato, necessitando di una rivalutazione dell’assetto pensionistico ai fini della maggiore somma spettante.

La Corte rileva che l’istante si è limitato alla mera enunciazione di presunti vizi di legittimità, senza indicare gli specifici atti contestati — quali determinazioni stipendiali o decreti di inquadramento — né concreti parametri di riferimento, come una relazione tecnico-contabile, da cui potesse evincersi un errato operato dell’amministrazione.

Sul punto il collegio richiama la costante giurisprudenza secondo cui grava sul ricorrente l’onere non solo di specificare i motivi del gravame, ma anche di indicare con chiarezza ogni violazione di norme, puntualizzando il profilo sotto cui il vizio è denunciato e le circostanze da cui desumerne l’effettiva sussistenza, in applicazione del brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit. A sostegno è citato il Cons. Stato, Sez. III, parere n. 2317/04 del 23.11.2004.

Nel caso concreto la documentazione in atti — foglio matricolare e buste paga — risulta parzialmente illegibile e non trova nell’esposizione dei fatti contenuta nel ricorso idonei richiami esplicativi. Il giudice, quindi, non è stato posto in grado di comprendere la concreta valenza dei motivi di doglianza.

L’eccezione è pertanto accolta e il ricorso è dichiarato inammissibile, con assorbimento di ogni altra questione. Nulla per le spese, trattandosi di pronuncia in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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