Certificazione dei costi del premio di risultato nelle fondazioni liriche (Corte dei Conti Sez. contr. Veneto n. 289 del 14.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo attribuito alla Corte dei conti sull’ipotesi di contratto aziendale delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell’art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013, convertito con modificazioni nella legge n. 112/2013, è circoscritto alla verifica dell’attendibilità dei costi quantificati e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. Resta esclusa qualsiasi possibilità di intervento della Sezione nella concreta attività gestionale e amministrativa dell’ente. La certificazione positiva costituisce condizione per la sottoscrizione definitiva dell’accordo; in caso di esito non positivo le parti non possono procedere alla firma e la fondazione riapre le trattative. Avverso la delibera è ammesso ricorso alle Sezioni Riunite in speciale composizione.

Il Fatto

La Fondazione Arena di Verona ha chiesto alla Sezione regionale di controllo per il Veneto la certificazione dell’ipotesi di Accordo Premio di Produzione Aziendale Straordinario (PPAS) “101esimo festival”, sottoscritta con le organizzazioni sindacali aziendali maggiormente rappresentative. L’accordo prevede un premio una tantum, non ripetibile, collegato ai risultati dell’esercizio 2024.

L’ipotesi è stata depositata presso il Ministero del Lavoro per il riconoscimento degli eventuali benefici fiscali della detassazione. Il magistrato istruttore ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi, acquisiti con nota della Fondazione.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il perimetro del proprio sindacato. L’art. 11, comma 19, del decreto-legge n. 91/2013 assegna alla Corte la sola verifica dell’attendibilità dei costi e della loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio. Ne resta fuori ogni valutazione sulla concreta attività gestionale dell’ente.

Il Collegio richiama la normativa aziendale vigente, in particolare l’art. 15 del CCNL delle fondazioni lirico-sinfoniche, che individua nel premio di produzione uno degli elementi caratteristici del sistema retributivo e ne consente l’integrazione in sede aziendale sulla base di indicatori concordati, collegati all’aumento qualitativo e quantitativo della produzione e all’incremento della produttività.

L’analisi di dettaglio dei tredici punti dell’accordo conferma la rispondenza dell’ipotesi al quadro normativo e contrattuale. L’obiettivo quantitativo è individuato nel risultato della produzione artistica al pubblico del Festival Areniano 2024, misurato nei ricavi da vendita dei biglietti, con soglia minima di 33,4 milioni di euro. L’erogazione è subordinata al conseguimento dell’utile di bilancio, comprensivo dell’onere del premio, e al mancato o parziale utilizzo del fondo rischi rimborso biglietti.

La Sezione verifica la correttezza dei valori parametrali e dei premi indicati nella tabella, con l’ausilio delle tabelle retributive pubblicate in Amministrazione trasparente. L’onere massimo complessivo è quantificato in circa 792.000,00 euro, calcolato su una consistenza di 1.085 dipendenti.

Sul piano della compatibilità con il bilancio, il Collegio osserva che dal bilancio di previsione 2024 emerge un utile d’esercizio previsto e che la differenza fra valore e costi di produzione è negativa. L’architettura del premio, tuttavia, correla l’importo agli incassi e alla capienza del fondo rischi, consentendo l’autofinanziamento delle somme destinate al premio. L’eventuale erogazione non può, in nessun caso, determinare un disavanzo del bilancio di esercizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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