Riscatto della laurea e inerzia dell’amministrazione non pregiudicano il docente (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 71 del 26.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
L’inerzia dell’amministrazione nella definizione della domanda di riscatto degli anni di laurea a fini pensionistici non può riverberare effetti negativi sulla posizione del richiedente. Quando l’istanza è stata formulata secondo le modalità previste dalla normativa vigente all’epoca, l’inutile decorso del tempo senza deliberazione non incide sugli esiti né sui costi del riscatto. Il riscatto universitario non costituisce principio generale, ma eccezione alla regola che rende utili a pensione solo i periodi connessi a rapporto di lavoro e coperti da contributi: occorre una specifica previsione legislativa che ne ammetta la riscattabilità. Ai fini dell’onere, rileva la legislazione vigente alla data della domanda.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva presentato il 6 dicembre 2001 all’amministrazione di appartenenza istanza di riscatto dei cinque anni del corso di laurea in ingegneria. L’istanza veniva trasmessa all’INPDAP con raccomandata del 16 agosto 2005. Recatosi più volte presso gli uffici dell’Istituto, il ricorrente era stato rassicurato sul buon esito degli adempimenti; nel 2015 apprendeva invece l’assenza della propria pratica negli atti dell’Istituto.
Ha quindi agito per il riconoscimento del diritto al riscatto degli anni di laurea ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con oneri quantificati tenendo conto della data della domanda. Il giudizio è stato riassunto a seguito di declinatoria di difetto di giurisdizione da parte dell’AGO. INPS e Ministero, ritualmente notificati, non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara preliminarmente la contumacia dell’INPS e del Ministero dell’Istruzione e del Merito, poi affronta il merito. Il ricorrente ha dedotto e provato di avere inoltrato in data 6.12.2001 ai competenti uffici dell’istituto scolastico l’istanza di riconoscimento, a fini pensionistici, degli anni di laurea in ingegneria, completa della documentazione necessaria. Il successivo 7.12.2001 l’ufficio scolastico trasmetteva il plico al competente Ufficio Riscatti presso il Provveditorato agli studi di Roma.
Il Provveditorato, con nota prot. n. 21812 del 16.8.2005, restituiva la documentazione invitando l’istituto a trasmetterla tramite il sistema informatizzato all’INPDAP. Ancora in data 1.8.2016 il dirigente scolastico dell’istituto di originaria assegnazione rimetteva la documentazione all’istituto di nuova assegnazione, con invito a trasmettere all’Istituto di previdenza la domanda di riscatto.
La Corte richiama l’art. 2 del d.lgs. 30 aprile 1997 n. 184, che disciplina la facoltà di riscatto riconoscendola agli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali, e ne riporta il testo quanto ai periodi riscattabili e alla determinazione dell’onere secondo il sistema retributivo o contributivo. Osserva che il riscatto universitario non è principio generale, ma eccezione alla regola che vuole utili a pensione soltanto i periodi connessi a rapporto di lavoro e coperti da contributi.
Richiama la giurisprudenza contabile (Corte dei conti Piemonte, sent. n. 92/2018), secondo cui il riscatto di periodi privi di contribuzione deve essere oggetto di apposita disposizione normativa che ne preveda la riscattabilità, non ravvisandosi nell’ordinamento un principio generale di riscattabilità di attività di studio connesse al successivo rapporto di lavoro.
La Corte rileva che, soprattutto quanto agli oneri, la legislazione vigente alla data della domanda influenza in modo significativo l’entità dell’onere a carico del richiedente. Poiché il ricorrente ha provato di avere formulato l’istanza secondo le modalità previste dalla normativa dell’epoca, l’inutile decorso del tempo senza deliberazione non può produrre effetti sugli esiti e sui costi del riscatto a suo detrimento. L’inerzia dell’amministrazione è l’unica causa del mancato completamento dell’iter e non può riverberare effetti negativi sul ricorrente. Il ricorso è pertanto accolto, con declaratoria del diritto al riscatto dei cinque anni; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 1.500,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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