Rigetto della domanda di arretrati PPO per sopravvenuto annullamento del decreto (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 51 del 27.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di pagamento degli arretrati di pensione privilegiata ordinaria è priva di fondamento quando il decreto ministeriale di liquidazione, posto a fondamento della pretesa, sia stato annullato e sostituito da un nuovo provvedimento che ridetermina in misura inferiore il trattamento dovuto. In tal caso la pretesa è inammissibile per assenza di interesse ad agire, non essendo più configurabile alcun credito. Ove la medesima pretesa riguardi un indebito già accertato con pronuncia di questa Sezione, essa viola il principio del ne bis in idem. I conguagli effettuati dall’Ente previdenziale, dai quali emerga un indebito a carico dell’assicurato, escludono la sussistenza di un credito azionabile.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in congedo assoluto per infermità, agiva in riassunzione dopo che il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 836/2024, aveva declinato la giurisdizione in favore della Corte dei conti. Chiedeva la condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle somme dovute a titolo di pensione privilegiata ordinaria di 8^ categoria, quantificate in € 21.352,84 a far data dal 28.10.2003, oltre rivalutazione e interessi.
L’Ente previdenziale si costituiva e segnalava che, a seguito dei conguagli, erano emersi debiti dell’assicurato, con recupero mediante trattenute mensili. Chiedeva la cessazione della materia del contendere e, in subordine, il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ricostruisce le vicende della liquidazione. Il ricorrente ha percepito dapprima il trattamento pensionistico ordinario in via provvisoria, poi la pensione privilegiata ordinaria come determinata nel 2020, quindi quella rideterminata nel 2024 e attualmente in godimento. All’esito dei conguagli sono emerse posizioni debitorie, perché il trattamento privilegiato liquidato risultava inferiore a quello ordinario provvisorio in precedenza erogato.
Sotto un primo profilo, la domanda di arretrati è palesemente violativa del principio del ne bis in idem. L’indebito di € 33.284,55, per il periodo 2005-2021, ha già formato oggetto di provvedimento di recupero, la cui legittimità è stata confermata da pronuncia di questa Sezione.
Sotto un secondo profilo, la pretesa è inammissibile per assenza di interesse ad agire. Il Ministero della Difesa ha annullato il decreto di cui il ricorrente chiede l’esecuzione e ha rideterminato la misura della pensione privilegiata in importo inferiore. Il provvedimento posto a base della domanda è dunque venuto meno.
Infine, i conguagli effettuati dall’Ente previdenziale hanno fatto emergere un indebito complessivamente determinato nell’importo netto di € 107.294,08, che rende priva di fondamento la pretesa di far valere un credito in favore del ricorrente. La domanda va pertanto integralmente rigettata, con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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