Cessata materia del contendere per annullamento in autotutela e spese al Comune (TAR Lazio n. 115 del 11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento in autotutela del provvedimento impugnato, intervenuto dopo il deposito del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., in presenza del pieno soddisfacimento della pretesa azionata e della concorde dichiarazione delle parti. La sopravvenuta definizione del giudizio non preclude al Collegio la regolazione delle spese, che vengono poste a carico dell’Amministrazione in considerazione della sua condotta processuale. Rilevano, a tal fine, la tardività dell’intervento in autotutela rispetto alla già intervenuta reiezione della tutela cautelare monocratica e la sostanziale soccombenza dell’Ente, che aveva resistito con eccezione di inammissibilità per la natura endoprocedimentale dell’atto.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato istanza di rinnovo di una concessione demaniale marittima per finalità turistico-ricreative. Il Comune, con nota del 19.11.2025, aveva riqualificato l’istanza come domanda di nuova concessione, avviando un soccorso istruttorio con termine di dieci giorni e imponendo il versamento di euro 2.500,00 a titolo di oneri istruttori. La società ha impugnato tale provvedimento davanti al TAR Lazio, chiedendone l’annullamento.
Il Presidente della Sezione, con decreto n. 328 del 29 novembre 2025, ha respinto l’istanza di tutela cautelare monocratica, ravvisando la natura endoprocedimentale dell’atto. Nel corso del giudizio il Comune ha annullato in autotutela la nota impugnata e ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere, aderendovi la ricorrente, che ha insistito per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato i presupposti per la decisione con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.: integrità del contraddittorio, completezza dell’istruttoria e mancata dichiarazione delle parti dell’intenzione di proporre ricorso per motivi aggiunti o incidentale.
Nel merito, il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm. L’annullamento in autotutela del provvedimento oggetto di gravame ha determinato il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio.
La declaratoria trova fondamento nella concorde posizione delle parti: la difesa comunale ha prodotto copia del provvedimento di annullamento del 15 dicembre 2025, mentre la ricorrente, con memoria, ha espressamente riconosciuto l’avvenuta soddisfazione della pretesa azionata con il ricorso.
Quanto alle spese, il Collegio le ha poste a carico del Comune in ragione della sua condotta processuale. L’Amministrazione ha annullato in autotutela l’atto impugnato malgrado il Presidente della Sezione avesse già respinto, con decreto n. 328 del 29 novembre 2025, la domanda cautelare della società, proprio in forza della ritenuta natura endoprocedimentale del provvedimento.
La liquidazione è stata determinata in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, con condanna dell’Ente al pagamento in favore della parte ricorrente. La sentenza è stata dichiarata eseguibile dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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