Sulla formazione del silenzio assenso per il permesso di costruire in area vincolata (TAR Puglia n. 930 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle aree vincolate, la formazione del silenzio assenso sul permesso di costruire non è esclusa in radice, ma è ammessa solo laddove la pratica si presenti completa dell’acquisizione di tutti i pareri, i nulla osta e gli assensi necessari alla rappresentazione degli interessi pubblici da salvaguardare. Il termine per la formazione del titolo edilizio per silentium decorre dal rilascio dell’atto di assenso prescritto, quale l’autorizzazione paesaggistica. L’amministrazione non può, in sede processuale, opporre la mancanza di un parere che non ha mai contestato nel procedimento, integrando postumamente la motivazione del diniego. L’occupante in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda è legittimato a impugnare i provvedimenti che incidono sull’attività d’impresa.
Il Fatto
Una società, nella qualità di affittuaria di un ramo d’azienda comprendente una struttura amovibile adibita a bar con annessi servizi, solarium e parcheggio, aveva richiesto il mantenimento annuale dei manufatti, già assentiti in via stagionale. Il Comune aveva rigettato l’istanza, richiamando il contrasto con il Piano Urbanistico Generale adottato e con il vigente Piano di Fabbricazione, e aveva conseguentemente ingiunto la rimozione delle strutture e la cessazione dell’attività commerciale. La ricorrente contestava i provvedimenti, sostenendo che, decorso il termine senza l’adozione di un provvedimento espresso, si era già formato il silenzio assenso sulla domanda di mantenimento annuale.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto in primo luogo l’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata dal Comune, riconoscendo all’affittuaria del ramo d’azienda la qualità di soggetto legittimato a far valere ogni titolo che consenta il regolare svolgimento dell’attività di impresa. Il Collegio ha poi ricostruito la vicenda, rilevando che la struttura era stata originariamente assentita con permesso di costruire stagionale e che, con successiva istanza, era stato chiesto il mantenimento annuale, ottenendo prima l’autorizzazione paesaggistica e poi un preavviso di rigetto e il diniego definitivo.
Il punto centrale della decisione riguarda la decorrenza del termine per la formazione del silenzio assenso. Il TAR ha affermato che, trattandosi di intervento in area vincolata, il termine non poteva decorrere dalla presentazione dell’istanza, ma soltanto dal perfezionamento della pratica con l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, rilasciata in data successiva. Da quel momento, non essendo stato adottato alcun provvedimento nei termini, si è formato il titolo edilizio per silentium ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001.
Quanto all’eccezione concernente la mancata acquisizione del nulla osta idrogeologico, il Collegio l’ha ritenuta un’indebita integrazione postuma della motivazione, non essendo emerso che il Comune avesse ravvisato alcuna carenza in sede procedimentale. Inoltre, lo stesso nulla osta risultava già acquisito in occasione del rilascio del titolo stagionale, senza che fosse stata fornita prova di termini o condizioni limitative della sua efficacia.
Pertanto, il diniego del permesso di costruire annuale e i conseguenti atti di ingiunzione alla rimozione e di cessazione dell’attività sono stati ritenuti inficiati in radice per falsa presupposizione e carenza di istruttoria, con conseguente accoglimento del ricorso e annullamento dei provvedimenti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate.
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Nota della Redazione
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