L’ottemperanza per la Carta del docente si radica davanti al giudice del lavoro ma il TAR è competente per l’esecuzione? (TAR Sardegna n. 235 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo è esperibile anche quando il titolo esecutivo sia una sentenza del giudice ordinario che condanni l’Amministrazione a un obbligo di fare, quale l’erogazione di un beneficio economico attraverso uno strumento dedicato. L’accertamento del diritto alla Carta elettronica del docente, pur essendo stato pronunciato dal giudice del lavoro, non radica la competenza funzionale inderogabile di questi anche per la fase di esecuzione, atteso che l’ottemperanza coinvolge profili di attività amministrativa successiva e discrezionale. Il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 è condizione di procedibilità dell’azione, ma il suo decorso infruttuoso legittima la parte ad agire in ottemperanza. La nomina del commissario ad acta può avvenire sin da subito, per il caso di persistente inottemperanza.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato aveva ottenuto dal Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, una sentenza che accertava il suo diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di 2.500,00 euro, tramite accredito sulla medesima Carta. La sentenza, non impugnata, era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Nonostante la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR, chiedendo la condanna dell’Amministrazione a eseguire la sentenza e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata al Ministero e che, alla data di proposizione del ricorso, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 era ampiamente decorso senza che l’Amministrazione avesse proceduto all’adempimento.
Quanto alla competenza, il Collegio non ha riscontrato profili di difetto, affermando in modo implicito la propria giurisdizione in materia di ottemperanza, pur trattandosi di sentenza resa dal giudice ordinario in una materia (rapporto di lavoro a termine) che, in via generale, è devoluta a quest’ultimo. Il ragionamento del TAR si fonda sulla natura dell’obbligo da eseguire, che non si esaurisce in un mero pagamento di somme ma implica l’adozione di atti amministrativi volti a riconoscere e concretizzare il beneficio, consentendo l’esercizio della funzione nomofilattica del giudice dell’ottemperanza.
Nel merito, il Tribunale ha accertato l’inottemperanza dell’Amministrazione, non risultando dagli atti che questa avesse dato esecuzione alla sentenza. Ha pertanto accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato sin da ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega, assegnando a questi il termine di 90 giorni per l’esecuzione. Il Collegio ha inoltre disposto che il commissario possa avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell’Amministrazione debitrice.
Ha infine preso atto della rinuncia alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. (c.d. astreinte) e ha condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 600,00 euro, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Nota della Redazione
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