Risoluzione del contratto pubblico e affidamento del servizio: giurisdizione e interesse (TAR Lazio n. 107 del 10.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Sono devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative alla procedura di affidamento dell’appalto, mentre spettano al giudice ordinario quelle concernenti la fase esecutiva del contratto, caratterizzata dalla parità delle parti e dalla titolarità di diritti e obblighi. Rientra in tale seconda categoria la controversia sulla risoluzione anticipata del contratto autoritativamente disposta dall’amministrazione per inadempimento dell’appaltatore, nonché la domanda di risoluzione per inadempimento del committente e quella di risarcimento del danno. Una volta intervenuta la stipulazione, la pubblica amministrazione non può spendere alcun potere d’imperio, neppure in via di autotutela, e non rileva la forma unilaterale della determinazione, priva di natura provvedimentale. È invece inammissibile per difetto di interesse, dinanzi al giudice amministrativo, l’impugnazione dell’affidamento del servizio a un terzo e degli atti programmatori della futura gara, proposta da chi dichiari di non avere alcun interesse alla prosecuzione del rapporto, non essendo configurabile né un interesse al subentro né un interesse strumentale alla riedizione della procedura.

Il Fatto

Una società partecipata da un ente locale ottiene in house il servizio di igiene urbana, poi regolato da un contratto di servizio. Dopo contestazioni su presunti inadempimenti, la Giunta comunale delibera di procedere alla risoluzione e di attivare il servizio con altra società reperita sul mercato. Seguono una nota di contestazione e risoluzione, l’indizione di una gara per l’affidamento breve e l’aggiudicazione a un terzo soggetto.

La società propone ricorso per l’annullamento della risoluzione e dell’affidamento, chiede la declaratoria di risoluzione del contratto per inadempimento del Comune e il risarcimento dei danni. Deposita poi due atti di motivi aggiunti, il secondo dei quali impugna anche gli atti programmatori del futuro affidamento quinquennale. Il Comune eccepisce il difetto di giurisdizione e di interesse.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di rito sollevata dal Comune sul secondo deposito, ritenendo i secondi motivi aggiunti tempestivamente notificati e depositati rispetto all’udienza, per l’applicazione, in ragione della materia, del rito dell’art. 120 c.p.a., che comporta la dimidiazione dei termini processuali. Il rinvio ipotizzato non trova quindi luogo.

Nel merito, il Tribunale distingue la fase dell’affidamento da quella dell’esecuzione del contratto. La prima è attratta alla giurisdizione amministrativa; la seconda ricade sulla giurisdizione del giudice ordinario, perché involge un rapporto di natura privatistica segnato dalla parità delle parti. A fondamento di tale riparto richiama le Sezioni Unite n. 2482 del 2017, n. 10301 del 2013 e n. 19049 del 2010, poi n. 489 del 2019 e n. 32148 del 2022, nonché, in termini, Cons. Stato n. 1084 del 2020.

La risoluzione anticipata disposta dall’amministrazione per inadempimento dell’appaltatore attiene alla fase esecutiva, poiché incide sul diritto soggettivo alla prosecuzione del rapporto. Chiarisce il Collegio che, intervenuta la stipulazione, la pubblica amministrazione non può più spendere alcun potere d’imperio, neppure in via di autotutela, e che non assume rilievo l’aspetto formale della manifestazione di volontà, non avendo la determina natura provvedimentale. Parimenti estranee alla giurisdizione amministrativa sono la domanda di declaratoria di risoluzione per inadempimento del Comune e quella risarcitoria.

Sotto altro e distinto profilo, il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto di interesse quanto all’impugnazione degli atti di affidamento alla controinteressata, dell’impegno di spesa e degli atti programmatori della futura gara. La ricorrente afferma espressamente di non avere interesse alla prosecuzione del rapporto, mirando all’annullamento degli atti e alla risoluzione per inadempimento del Comune: non è quindi configurabile alcun interesse al subentro nell’affidamento né un interesse strumentale alla riedizione della procedura. Le denunce di irregolarità gestionali, prive di nesso con un interesse giuridicamente rilevante, restano estranee a una giurisdizione di natura soggettiva.

Il Tribunale salva gli effetti processuali e sostanziali delle domande devolute al giudice ordinario, ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., ove il processo sia riassunto innanzi al giudice competente entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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