Pensioni dirigenti scolastici: aumenti contrattuali anche dopo il collocamento a riposo (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 618 del 30.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trattamento di quiescenza dei dirigenti scolastici, l’art. 40, comma 3, del CCNL Area dirigenziale del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 dispone che i benefici economici derivanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto integralmente sulla determinazione della pensione dei dirigenti cessati dal servizio nel periodo di vigenza del triennio contrattuale. Tale clausola deroga al criterio generale della retribuzione percepita all’atto del collocamento in quiescenza, fissato dall’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973. Ne consegue che vanno computati nella base pensionabile anche gli incrementi dello stipendio tabellare e della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenza successiva alla cessazione dal servizio. La limitazione degli effetti ai soli scaglionamenti maturati alla data di cessazione opera esclusivamente per il trattamento di fine rapporto e le indennità di buonuscita e di anzianità, non per la pensione.

Il Fatto

La ricorrente, dirigente scolastica dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, è cessata dal servizio il 1.9.2016 con provvedimento INPS. Ha chiesto la riliquidazione del trattamento di pensione in applicazione degli aumenti contrattuali disposti dal CCNL Area dirigenziale Istruzione e Ricerca 2016-2018, nonché dei benefici della contrattazione integrativa regionale in materia di retribuzione di posizione parte variabile e di risultato.

La difesa ha domandato il computo integrale dei miglioramenti economici del CCNL, con inclusione nella base pensionabile di tutti gli incrementi previsti dall’art. 39, sia per lo stipendio tabellare sia per la retribuzione di posizione parte fissa, computando anche gli incrementi degli anni successivi alla data di cessazione dal servizio. L’INPS ha contestato la fondatezza del ricorso e, in via residuale, ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei maturati. Il Ministero ha sostenuto di aver correttamente riconosciuto il diritto all’adeguamento alla data del collocamento in quiescenza.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. Il Giudice ricostruisce la disciplina contrattuale: l’art. 39, comma 1, del CCNL prevede, per i dirigenti scolastici, l’incremento dello stipendio tabellare annuo lordo secondo importi mensili lordi differenziati per decorrenza temporale; il comma 4 ridetermina il valore della retribuzione di posizione parte fissa con decorrenze e valori annui lordi. L’art. 40, rubricato “Effetti dei nuovi trattamenti economici”, stabilisce al comma 1 che le retribuzioni derivanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto sul trattamento di quiescenza e sulle altre voci ivi indicate.

Il punto decisivo è il comma 3 dell’art. 40: i benefici economici hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza dei dirigenti comunque cessati dal servizio nel periodo di vigenza del triennio contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti. Con tale avverbio, la clausola contrattuale ha esteso per intero e senza distinzione i trattamenti economici dell’art. 39, inclusi gli incrementi successivi al collocamento a riposo.

Il Giudice afferma quindi che, in deroga al criterio dell’art. 43 del d.P.R. n. 1092/1973, il contratto collettivo ha previsto una specifica clausola che attribuisce i miglioramenti anche al personale collocato a riposo durante il periodo di vigenza, considerando il pensionato, a tali limitati fini, come ancora in servizio. Il Collegio richiama sul punto la giurisprudenza contabile che ha già affermato tale lettura.

La conclusione è confermata dal fatto che la seconda parte del comma 3 ha espressamente limitato gli effetti degli incrementi al trattamento di fine rapporto, all’indennità di buonuscita e di anzianità, all’indennità sostitutiva di preavviso e a quella di cui all’art. 2122 cod. civ., considerando in tali casi solo gli scaglionamenti maturati alla cessazione. Tale preclusione non è stata prevista per il trattamento di quiescenza. Poiché la ricorrente è cessata dal servizio durante la vigenza contrattuale, le spettano tutti i benefici economici con applicazione per intero sulla base pensionabile.

L’eccezione di prescrizione quinquennale è infondata: il CCNL è stato sottoscritto l’8 luglio 2019 e le diffide sono state inviate nel 2022 e nel 2023, con effetti interruttivi che escludono la prescrizione dei ratei. Sulle maggiori somme competono gli interessi legali ex art. 1284 cod. civ. e l’eventuale maggior danno da svalutazione. Le spese sono compensate per la complessità giuridica della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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