Cessata materia del contendere e compensazione delle spese su riliquidazione pensionistica (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 521 del 21.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, quando l’INPS provvede alla riliquidazione del trattamento con pagamento degli arretrati prima della discussione, la domanda del ricorrente incontra il difetto sopravvenuto di interesse: il giudice dichiara la cessata materia del contendere. La circostanza che la riliquidazione sia intervenuta sulla base di un contrasto giurisprudenziale successivamente risolto dalle Sezioni riunite giustifica la compensazione delle spese di lite, con statuizione di nulla per le spese di giudizio. La declaratoria di cessata materia del contendere presuppone che la pretesa sostanziale risulti integralmente soddisfatta dall’amministrazione nel corso del giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato, aveva agito nei confronti dell’INPS per ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico. Lamentava che l’Istituto avesse applicato l’aliquota prevista per il personale civile dall’art. 44 del T.U. n. 1092/1973, anziché l’aliquota del 2,445 per cento annuo spettante sulla quota retributiva in ragione del servizio prestato. A sostegno richiamava la sentenza n. 12/2021 delle Sezioni riunite, la giurisprudenza contabile e l’art. 1, comma 101, della legge n. 234/2021.
Domandava la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze maturate dal congedo, con interessi e rivalutazione monetaria, oltre alle spese da distrarre al procuratore antistatario. Nel corso del giudizio l’INPS provvedeva alla riliquidazione della pensione con corresponsione degli arretrati a decorrere dal 1/01/2022, mediante il cedolino di ottobre 2023. Il ricorrente, preso atto del soddisfacimento della pretesa, chiedeva quindi la declaratoria di cessata materia del contendere con vittoria delle spese.
La Motivazione della Corte
La Sezione, all’esito della camera di consiglio, rileva che la documentazione versata in atti conferma l’avvenuto pagamento degli arretrati da parte dell’INPS. La pretesa sostanziale dedotta in giudizio è stata dunque integralmente soddisfatta prima della discussione della causa.
Il giudice contabile applica il principio secondo cui, quando la pubblica amministrazione provvede nel corso del processo a erogare quanto richiesto, viene meno l’interesse del ricorrente alla decisione di merito. Ne deriva la declaratoria di cessata materia del contendere, che supera ogni altra questione dibattuta.
La decisione si sofferma sulle spese di lite, statuendone la compensazione. La Corte motiva la scelta processuale in ragione del contrasto giurisprudenziale che aveva interessato la materia e che è stato successivamente risolto dalle Sezioni riunite. Tale ragione giustifica la reciproca compensazione e la pronuncia di nulla per le spese di giudizio.
Il dispositivo, pertanto, dichiara la cessata materia del contendere, compensa le spese e fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della sentenza, mandando alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Nota della Redazione
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