Conto del tesoriere non parificato e mancata relazione dell’organo di controllo (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 62 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale del tesoriere degli enti locali ex art. 618 del R.D. n. 827/1924, richiamato dall’art. 93 TUEL, è dichiarazione certificativa della concordanza del conto con le scritture dell’amministrazione e non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del rendiconto formato dall’agente. Il provvedimento di approvazione che si limiti a elencare i conti ricevuti, senza verifica di conformità alle scritture esterne, non integra la parificazione. L’omissione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, comma 2, c.g.c. costituisce adempimento obbligatorio dell’ente, ma non condizione di procedibilità dell’esame del conto e non è imputabile all’agente contabile. In difetto di parificazione e di riscontri documentali, il conto è irregolare e l’agente non è ammesso a discarico.
Il Fatto
Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’agente contabile tesoriere di un ente locale, relativo all’ultima gestione dell’incarico, depositato oltre il termine previsto dall’art. 226 TUEL. Il Magistrato istruttore aveva rilevato la mancata compilazione della sezione del modello di rendicontazione dedicata alla concordanza con la tesoreria provinciale e il mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno.
L’agente ha chiesto il discarico sostenendo che la gestione era stata riconosciuta regolare e che l’obbligo di depositare la relazione grava sull’amministrazione, non sul tesoriere. L’ente ha giustificato l’omissione invocando l’incertezza sul contenuto e sul soggetto tenuto all’adempimento fino al 2022. La Sezione ha trattenuto la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal modello di rendicontazione introdotto dall’art. 77 del D.Lgs. n. 118/2011, che ha sostituito il modulo previsto dal D.P.R. n. 194/1996. Nel conto esaminato la sezione sulla concordanza con la tesoreria provinciale risulta non compilata e rinvia a un allegato mai depositato né prodotto in giudizio. La rendicontazione è attività esclusiva dell’agente e le sue carenze non possono essere colmate da integrazioni provenienti da altri soggetti.
La mera elencazione dei dati di concordanza fornita dal responsabile del servizio finanziario, priva di attestazione di conformità alle scritture dell’ente e di riscontro documentale, non è utile all’esame sostanziale della gestione. Il provvedimento di approvazione del conto non presenta i contenuti propri della parificazione: le premesse si limitano a richiamare i conti ricevuti e talune disposizioni, senza traccia dell’attività di verifica e certificazione.
La Corte richiama la definizione delle SS.RR. n. 4/2020/CONS: la parificazione è dichiarazione certificativa della concordanza dei conti con le scritture detenute dall’amministrazione e non può basarsi sulle sole scritture formate dall’agente. Essa presuppone un controllo incrociato tra i dati del contabile e quelli ricavabili dalle scritture dell’ente. Nella specie il raffronto tra i dati trasmessi dal responsabile del servizio finanziario e quelli del verbale di passaggio delle consegne evidenzia un differente saldo della contabilità speciale.
Quanto alla relazione ex art. 139, comma 2, c.g.c., il Collegio la qualifica come adempimento diverso dalla parificazione e ne esclude la natura di condizione di procedibilità. Essa costituisce elemento di giudizio per valutare l’attendibilità delle risultanze del conto e deve essere resa da un soggetto terzo rispetto all’agente. Poiché l’obbligo grava sull’ente, l’omissione non può essere imputata all’agente. Ciò nonostante, rilevati i profili di irregolarità, la Sezione non approva il conto e non ammette a discarico l’agente; non vi è luogo a provvedere sulle spese.
Nota della Redazione
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