Irregolarità del conto giudiziale senza ammanchi e compensazione delle spese (Corte dei Conti Sez. giur. Emilia-Romagna n. 133 del 13.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, quando il conto non chiude in pareggio o presenta irregolarità, si applica il procedimento di cui all’art. 147 c.g.c. e il collegio, ai sensi dell’art. 149, comma 3, c.g.c., non pronunciando discarico, dichiara l’irregolarità della gestione contabile. La declaratoria di irregolarità del conto giudiziale può essere adottata anche in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità, poiché essa sanziona difetti formali della gestione e della compilazione. Il difetto di ammanchi e di profili di responsabilità costituisce grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese del giudizio. La declaratoria di irregolarità non preclude alla Procura regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative.
Il Fatto
Il giudizio ha ad oggetto il conto giudiziale relativo alla gestione dell’economo di un comune per il periodo dal 1.08.2020 al 31.12.2020. Con la relazione n. 360/2023 il magistrato relatore per i conti giudiziali aveva proposto l’iscrizione a ruolo, rilevando la coincidenza tra la figura dell’agente contabile e quella del responsabile del servizio finanziario chiamato a effettuare le verifiche di regolarità, la mancanza di spese economali e l’assenza della relazione degli organi di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c..
Con sentenza-ordinanza n. 42/2024/GC del 13.05.2024 la Sezione aveva dichiarato il non luogo a provvedere, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore ai sensi dell’art. 149, primo comma, c.g.c. Con nuova relazione il magistrato istruttore riferiva il deposito dello stesso conto, ma con firma per parifica del Sindaco, ribadendo i rilievi già formulati. La Procura regionale ha chiesto dichiararsi l’irregolarità del conto.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce il quadro normativo di riferimento, fondato sul combinato disposto degli articoli 146 e 147 c.g.c. (d.lgs. n. 174/2016). Il art. 146 c.g.c. prevede che, quando il conto chiude in pareggio e risulta regolare, il giudice designato depositi la relazione con cui propone il discarico dell’agente contabile. Ove invece il relatore rilevi l’assenza del pareggio o l’irregolarità del conto, trova applicazione l’art. 147 c.g.c., che impone la fissazione dell’udienza di discussione.
Nel caso esaminato, la nota istruttoria proveniente dal comune evidenzia una diffusa irregolarità nella compilazione del conto giudiziale, che permane anche dopo la nuova istruttoria avviata dal magistrato assegnatario. Il conto presenta difetti formali rilevanti: risulta verosimilmente lo stesso già depositato dall’agente contabile, con identica data di sottoscrizione; riguarda solamente il secondo semestre del 2020; non è accompagnato dalla relazione degli organi di controllo interno ex art. 139 c.g.c.; mancano le verifiche trimestrali da parte dell’organo di revisione.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio richiama l’art. 149, comma 3, c.g.c., secondo cui, quando non pronuncia discarico, il collegio liquida il debito dell’agente, dispone ove occorra la rettifica dei resti ovvero dichiara l’irregolarità della gestione contabile. Su questa base la Sezione dichiara l’irregolarità del conto giudiziale, pur in assenza di ammanchi e di conseguenti profili di responsabilità.
Il rilievo del difetto di ammanchi e di profili di responsabilità viene qualificato come grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese del giudizio. La Corte precisa infine che nulla impedisce alla Procura regionale la verifica di eventuali responsabilità amministrative, lasciando impregiudicata ogni ulteriore iniziativa in tal senso.
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Nota della Redazione
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