Cessazione della materia del contendere per integrale adempimento dell’INPS sull’ANF (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 595 del 17.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio. L’adempimento dell’Istituto previdenziale, intervenuto in tempi non irragionevoli, integra una condotta collaborativa che giustifica la compensazione delle spese di lite. Il giudice contabile, accertato l’esatto adempimento sulla base della documentazione prodotta e dei comportamenti processuali delle parti, dichiara l’estinzione senza pronunciare condanna accessoria sulle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di pensione con decorrenza 1.11.2020, ha chiesto all’INPS il riconoscimento dell’assegno al nucleo familiare dal mese di decorrenza della pensione, per il coniuge a carico. La domanda amministrativa del marzo 2022 non ha avuto esito e il ricorso al Comitato di vigilanza è rimasto silente.
Il ricorrente ha quindi adito la Corte dei conti chiedendo il riconoscimento del diritto e la condanna dell’INPS al pagamento degli arretrati, oltre rivalutazione, interessi e spese. Nel corso del giudizio l’Istituto ha provveduto al pagamento, con soddisfazione integrale della pretesa. Entrambe le parti hanno chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere, divergendo solo sul regime delle spese.
La Motivazione della Corte
La questione attiene all’ANF sulla pensione, riconosciuto ai sensi della l. n. 153/1988. Il thema decidendum si è però spostato sul piano processuale: dopo la domanda amministrativa e la costituzione dell’Istituto, la pretesa è stata integralmente soddisfatta, sicché il giudice deve verificare se sussista ancora l’interesse alla decisione.
Dalla documentazione in atti e dai comportamenti processuali delle parti emerge l’esatto adempimento dell’INPS, con soddisfazione integrale delle ragioni del ricorrente. La domanda è stata accolta con provvedimento del 29.9.2023 e, con il cedolino di dicembre, l’Istituto ha messo in pagamento la prestazione liquidando contestualmente i ratei arretrati.
La Corte rileva che l’importo mensile in pagamento, pari a euro 25,82, corrisponde perfettamente a quello richiesto in ricorso. Il riscontro tra la pretesa azionata e quanto erogato consente di accertare la piena soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio.
Ne consegue la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Quanto alle spese, la Corte ne dispone la compensazione in virtù della condotta collaborativa dell’INPS, che ha adempiuto alla pretesa in tempi non irragionevoli. L’integrale adempimento e la sua tempestività neutralizzano il presupposto della soccombenza.
Nota della Redazione
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