Responsabilità contabile da frode sui contributi e prescrizione per occultamento doloso (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 575 del 17.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativo-contabile, la mera conoscibilità potenziale del danno non avvia il termine prescrizionale quando la condotta sia connotata da occultamento doloso: occorre un quid pluris, costituito da una condotta ingannatrice e fraudolenta idonea a precludere al creditore la possibilità di far valere il proprio diritto. Solo il disvelamento effettivo del fatto dannoso, della sua dimensione e dei soggetti responsabili segna l’exordium della prescrizione. La trasmissibilità del debito pecuniario agli eredi, disposta dall’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, costituisce deroga alla regola di diritto comune e resta subordinata al duplice presupposto dell’illecito arricchimento del dante causa e del conseguente indebito arricchimento degli eredi, con responsabilità contenuta nei limiti del valore dei beni ereditari inventariati.

Il Fatto

La vicenda origina da un’annotazione della Guardia di Finanza del 2018, trasmessa alla Procura regionale, che ha delineato un articolato sistema di frode nell’ambito del progetto regionale di politiche attive del lavoro. Attraverso false assunzioni di tirocinanti, poi licenziati e riassunti in altre società riconducibili al medesimo gruppo imprenditoriale, sarebbero stati indebitamente percepiti finanziamenti pubblici regionali e comunitari.

La Procura contabile ha citato in giudizio i soggetti ritenuti responsabili, a titolo di dolo, per un danno complessivo di oltre settecentomila euro. Nel corso del giudizio è intervenuta la Regione Lazio, aderendo alle ragioni dell’organo requirente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto l’eccezione di prescrizione sollevata dalle difese. La segnalazione regionale del 2013 e la notizia di reato del 2015 non integravano elementi sufficienti a fornire il grado di completezza necessario per avviare un’istruttoria di responsabilità. Solo gli esiti delle indagini del 2018 hanno consentito di accertare la natura illecita delle condotte, la loro gravità, le dimensioni del pregiudizio e l’individuazione dei responsabili.

In presenza di occultamento doloso del danno, il termine decorre dal disvelamento effettivo e non dalla data di conoscibilità. La Corte richiama la giurisprudenza contabile (App. Sez. III n. 16/2020; Sez. Lazio n. 33/2022 e n. 220/2019, confermata da III App. n. 72/2021), secondo cui nelle ipotesi di condotte penalmente rilevanti la scoperta del fatto si riconduce al momento in cui emergono con evidenza la qualificazione giuridica dell’illecito e i danni inflitti al pubblico erario.

Nel merito, la Corte ha qualificato il ruolo di uno dei convenuti come dominus dell’intera operazione, desumendo i requisiti di continuità e sistematicità dell’ingerenza gestoria dalla documentazione sequestrata in sede penale. L’amministratore di fatto — figura ricostruita mediante l’art. 2639 cod. civ. e la giurisprudenza di legittimità richiamata (Cass. n. 4045/2016; n. 21567/2017) — è stato riconosciuto responsabile anche per le società prive di investitura formale. Analoga responsabilità è stata affermata per il firmatario materiale delle istanze di contributo, non rilevando l’asserita inconsapevolezza del contenuto degli atti sottoscritti.

Riguardo agli eredi del consulente del lavoro, la Corte ha applicato l’art. 1, comma 1, l. n. 20/1994, ammettendo la prova dell’indebito arricchimento mediante presunzione semplice, non superata dagli eredi, ma ha limitato la condanna ai beni inventariati per effetto dell’accettazione con beneficio d’inventario (art. 490, comma 1, n. 2, cod. civ.). Il Collegio ha inoltre escluso la qualificazione come amministratori di fatto di alcuni convenuti, per assenza di elementi sintomatici dell’inserimento sistematico nella gestione.

La Corte ha quindi rideterminato il danno in ragione dell’apporto causale dei diversi soggetti, condannando in solido i responsabili principali e gli eredi nei limiti indicati, con conversione del sequestro in pignoramento e assoluzione dei convenuti per i quali non è stata raggiunta la prova della responsabilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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