Controlli interni comunali: adeguatezza parziale e misure di rafforzamento (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 113 del 18.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
La verifica del funzionamento del sistema integrato dei controlli interni degli enti locali, demandata alle Sezioni regionali di controllo dall’art. 148 T.U.E.L., costituisce accertamento di natura collaborativa che non si esaurisce nella formale adozione dei regolamenti, ma investe l’effettiva capacità del sistema di presidiare le regole contabili e l’equilibrio di bilancio. Il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile deve fondarsi su motivate tecniche di campionamento di natura probabilistico-statistica, orientate al rischio e in prospettiva ciclica, non su mere estrazioni casuali che non tengono conto degli esiti delle verifiche precedenti né delle aree più esposte a irregolarità. Le verifiche devono essere tempestive rispetto al periodo di riferimento, così da permettere l’adozione di provvedimenti in autotutela. L’accertamento di sostanziale adeguatezza non preclude l’invito dell’Ente ad adottare le misure di miglioramento, con riserva di verifica nelle successive annualità.

Il Fatto

La Sezione regionale di controllo per la Puglia ha esaminato il funzionamento del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Fasano (BR) per gli anni 2021, 2022 e 2023, in attuazione dell’art. 148 T.U.E.L.. L’Ente ha trasmesso le relazioni-questionario previste dalle Linee guida della Sezione delle Autonomie, acquisite al protocollo nel 2023 e nel 2024. Il magistrato istruttore ha richiesto documenti e chiarimenti, ottenendo riscontro dall’Ente.

L’ultima verifica della Sezione risaliva all’anno 2019 ed era stata definita con accertamento di parziale adeguatezza, per criticità nell’attuazione dei singoli controlli. La questione sottoposta riguarda quindi il raffronto tra lo stato del sistema nel triennio in esame e i rilievi formulati in precedenza.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce il quadro normativo, distinguendo il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, quello strategico, il controllo sugli equilibri finanziari, sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi. Il parametro di valutazione non è la mera esistenza dei regolamenti, ma l’adeguatezza funzionale e l’effettivo funzionamento del sistema.

Sul controllo di regolarità, l’Ente ha sottoposto a verifica campioni di atti per ciascun anno senza riscontrare irregolarità. La Sezione riconosce il superamento della criticità già rilevata, ma osserva che la selezione mediante estrazione casuale semplice non recepisce gli esiti dei controlli precedenti né le aree più sensibili. Richiamando la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 23/2019/INPR e la deliberazione della Sezione Lombardia n. 56/2019/VSGC, afferma che il campionamento deve essere probabilistico-statistico e proiettato nella logica del rischio.

Sul controllo di gestione, l’Ente ha adottato, dal 2022, un applicativo informatico con mappatura per centri di costo. Resta la mancata trasmissione della reportistica intermedia, ritenuta necessaria per intercettare gli scostamenti e rimuovere tempestivamente le disfunzioni.

Sul controllo strategico, la Sezione prende atto del coordinamento raggiunto, ma rileva che nella sezione “Valore pubblico” del P.I.A.O. non sono stati inclusi gli indicatori di outcome riferibili alle misure del Benessere Equo e Sostenibile. Sugli equilibri finanziari, l’Ente non ha superato alcun parametro di deficitarietà e l’indice di tempestività dei pagamenti è costantemente negativo, a conferma della capacità di pagare in anticipo.

Sulla qualità dei servizi, la Sezione ravvisa un superamento solo parziale delle criticità, con residui margini di potenziamento, e raccomanda l’estensione dei controlli a tutti i servizi, il coinvolgimento degli stakeholders e il benchmarking con altre amministrazioni. In conclusione, accerta la sostanziale adeguatezza del sistema e invita l’Ente ad adottare le misure di miglioramento indicate, con riserva per le prossime verifiche.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *