Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 189 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto giudiziale, disciplinato dagli artt. 141 e ss. cod. giust. contabile, il deposito dei conti da parte dell’agente contabile, con la relativa parifica e il parere dell’organo di revisione interna, determina la cessata materia del contendere. Il giudice monocratico definisce allora il procedimento con sentenza di estinzione, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. contabile, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura di cui agli artt. 145 e ss. cod. giust. contabile. La natura giurisdizionale del procedimento per resa del conto non muta in ragione del tipo di decreto adottato dal giudice designato.

Il Fatto

La Procura regionale chiedeva al Giudice designato di fissare, nei confronti dell’agente contabile di fatto consegnatario di azioni di una società partecipata dal Comune, un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2017 e 2018, con contestuale richiesta di sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificata omissione. Con decreto n. 59/2024 il Giudice fissava il termine per la resa del conto.

Successivamente il Comune trasmetteva, tramite l’applicativo DAeD, i conti in questione, il provvedimento di parifica e approvazione e il parere dell’organo di revisione interna. L’agente contabile presentava memoria difensiva chiedendo la declaratoria di improcedibilità, estinzione o archiviazione del giudizio. La questione giungeva così alla decisione del Giudice monocratico.

La Motivazione della Corte

Il Giudice muove dalla disamina degli atti e rileva che i conti giudiziali depositati dall’agente contabile risultano parificati e corredati del parere dell’organo di revisione interna. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della definizione del procedimento, perché elimina l’interesse alla prosecuzione del giudizio per la resa del conto.

Per esigenze di economia processuale, il Giudice richiama la giurisprudenza di legittimità, Cass. civ. sez. I n. 6071 del 21 marzo 2005, e la statuizione della medesima Sezione secondo cui il giudizio per resa di conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi.

Da tale natura discende che la definizione avviene mediante sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza pubblica ai sensi dell’art. 144 cod. giust. contabile. Il Giudice sottolinea che tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico assuma, non ricavandosi dall’art. 144 cod. giust. contabile alcuna differenziazione, in termini di definizione del giudizio, tra decreto che accolga o rigetti il ricorso.

Alla luce di tali principi, e delle richieste formulate in giudizio dalle parti, il Giudice procede, ai sensi dell’art. 144 cod. giust. contabile, alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che potranno essere svolte nell’ambito della procedura prevista dagli artt. 145 e ss. cod. giust. contabile. La Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese, e rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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