Sviamento di finanziamento regionale e omessa rendicontazione: dolo e danno erariale (Corte dei Conti Sez. giur. Piemonte n. 271 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La mancata rendicontazione dell’impiego di un finanziamento pubblico erogato a valere su risorse regionali, unitamente alla variazione della sede dell’investimento non comunicata all’ente concedente e all’omessa restituzione della somma a seguito di revoca, integra sviamento di risorse pubbliche e configura danno erariale. La condotta omissiva realizza una violazione manifesta delle disposizioni che regolano l’erogazione del contributo e rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva, con conseguente sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo. Non è necessario accertare la piena consapevolezza del danno e delle sue conseguenze pregiudizievoli per l’Erario. Il rapporto di servizio rileva in termini di effettiva relazione funzionale tra beneficiario ed ente concedente, con conseguente responsabilità di chi ha richiesto ed ottenuto il finanziamento.
Il Fatto
La Procura regionale ha citato in giudizio la titolare di un’impresa individuale per il pagamento, in favore della società in house regionale e per essa della Regione, della somma di euro 29.642,21, oltre interessi e rivalutazione. L’impresa aveva ottenuto un finanziamento complessivo di euro 60.200,00, di cui euro 30.100,00 a carico di fondi regionali, con tasso nullo e piano di ammortamento di sessanta mesi con rate trimestrali.
Il finanziamento era finalizzato all’acquisto di autoveicoli aziendali e a servizi reali, con obiettivo di miglioramento della compatibilità ambientale dell’impresa. Il progetto doveva essere ultimato entro dodici mesi dall’erogazione e il rendiconto finale presentato entro il 28 ottobre 2012. L’impresa, dopo aver versato solo due rate, variava la sede dell’investimento senza comunicarlo all’ente. Finpiemonte avviava quindi il procedimento di revoca totale per mancata rendicontazione e mancato mantenimento dei beni, adottando il provvedimento di revoca il 22 dicembre 2017, non impugnato in sede giurisdizionale. Successivamente interveniva la dichiarazione di fallimento, chiusa con ripartizione finale dell’attivo senza soddisfazione del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato preliminarmente la contumacia della convenuta, ritualmente notiziata ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., e ha accolto nel merito la domanda attrice. Ha ritenuto pacifico il rapporto di servizio tra la convenuta e l’ente concedente, qualificato in termini di effettiva relazione funzionale, richiamando il principio per cui il dato fondante della responsabilità è la distrazione o sviamento dei fondi pubblici (Cass. n. 5019/2010).
Il Collegio ha poi richiamato la giurisprudenza della Corte di giustizia UE (causa C-383/06), che, pur in tema di fondi comunitari, enuncia un principio generale operante in materia di concessione di provvidenze pubbliche: il beneficiario non può invocare la tutela del legittimo affidamento se ha commesso una violazione manifesta della normativa vigente.
Quanto al danno erariale, la Corte lo ha ritenuto comprovato dalla mancata rendicontazione, dalla variazione della sede senza comunicazione e dall’omessa restituzione del finanziamento a fronte della revoca. L’omessa rendicontazione impedisce il controllo sull’effettivo impiego delle risorse per la finalità pubblica, mentre il trasferimento preclude la verifica sur place. Il nesso di causalità tra condotta e danno è stato ritenuto evidente.
Sul piano soggettivo, la Corte ha ravvisato il dolo, richiamando la sentenza della medesima Sezione n. 48 del 2024 e il principio per cui la mancata rendicontazione della spesa rende manifesta l’antigiuridicità oggettiva, in virtù del principio contabile generale di necessaria documentazione della spesa. La richiesta di un finanziamento a valere su risorse della fiscalità generale impone al beneficiario un comportamento rigoroso nella rendicontazione, quale presupposto per consentire il controllo dell’effettivo impiego delle risorse.
Nella quantificazione, la Corte ha confermato l’importo di euro 29.642,21, di cui euro 27.090,00 quale debito residuo e euro 2.552,21 quale agevolazione calcolata al tasso legale vigente alla data di erogazione. Le spese di giudizio, liquidate in euro 529,92, seguono la soccombenza.
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Nota della Redazione
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