Conto agente riscossione irregolare senza discarico (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 247 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto si conclude con la dichiarazione di irregolarità e il mancato discarico dell’agente quando le risultanze contabili non siano attendibili e non sia possibile ricostruire con certezza la gestione. La parificazione del conto non esime l’ente dall’obbligo di redigere la relazione dell’organo di controllo interno ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.g.c., adempimento distinto e ulteriore rispetto alla parifica, la cui omissione non incide sulla procedibilità dell’esame ma priva il giudice di un fondamentale strumento di valutazione dell’attendibilità del conto. Parimenti necessaria è la redazione del verbale di passaggio delle consegne prescritto dagli artt. 181 e 182 del RD 827/1924, indispensabile per individuare il soggetto subentrante nella gestione della giacenza di cassa. L’assenza di ammanchi esclude la condanna ma non impedisce di dichiarare irregolare il conto.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto dell’ultima gestione di un agente della riscossione di un Comune, incaricata della riscossione dei diritti di anagrafe e carte di identità per il periodo gennaio-giugno 2021. Il conto, redatto sul mod. 21 del d.P.R. n. 194/1996, esponeva riscossioni e versamenti in pareggio, pari a complessivi euro 17.252,26, ed era munito del visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell’ente.

Il magistrato istruttore, all’esito dell’istruttoria, ha chiesto di sottoporre a giudizio il conto rilevandone l’irregolarità sostanziale. Il giudizio è stato definito all’esito della camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato l’attendibilità del conto. Dall’esame della documentazione prodotta dall’ente sono emerse non concordanze tra le scritture contabili e le ricevute dei versamenti: la sommatoria delle ricevute relative al mese di febbraio risulta pari a euro 1.455,88, mentre il conto espone riversamenti per euro 1.434,14. Tale importo trova conferma nel verbale di verifica di cassa redatto dal revisore dell’ente, che riporta analiticamente i dati mensili delle riscossioni e dei versamenti, coincidenti con le scritture del conto salvo che per il mese di febbraio. Da qui la parziale inattendibilità del conto, che non può essere approvato.

La Corte ha poi rilevato ulteriori profili di irregolarità. Il regolamento comunale di contabilità imponeva agli incaricati di versare le somme riscosse in tesoreria il quindicesimo e l’ultimo giorno del mese, con annotazione giornaliera delle operazioni; l’agente ha invece riversato gli incassi su base mensile, oltre i termini prescritti. Gli incassi del mese di giugno sono stati versati tardivamente, successivamente alla chiusura della gestione e alla cessazione dal servizio, cosicché alla data del 30 giugno il conto non chiudeva in pareggio ma con una giacenza di cassa di euro 3.609,22 non correttamente rappresentata.

Tale giacenza non è stata scritturata neppure nel conto dell’agente subentrante per il periodo successivo. Non risulta, inoltre, redatto alcun verbale di passaggio delle consegne in violazione degli artt. 181 e 182 del RD 827/1924, con la conseguenza che non è possibile individuare il soggetto che ha preso in carico la giacenza alla data di cessazione dall’incarico.

Quanto alla relazione dell’organo di controllo interno, il Collegio ha ribadito che essa costituisce un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto, non assimilabile a una condizione di procedibilità dell’esame, ma pur sempre obbligatorio, e rappresenta un fondamentale elemento di valutazione dell’attendibilità delle risultanze contabili. Richiamando il proprio orientamento, la Sezione ha precisato che il controllore deve essere soggetto terzo rispetto all’agente e che la relazione deve dare conto della regolarità formale del conto, della corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture e dei versamenti effettuati. Nel caso concreto tale controllo avrebbe consentito di rilevare e correggere tempestivamente l’errore di compilazione.

Il conto è stato pertanto dichiarato irregolare, senza discarico dell’agente. In assenza di ammanchi non è stata pronunciata condanna e non si è provveduto sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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