Danno d’immagine e patteggiamento non fanno prova piena nel giudizio contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 150 del 09.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
La modifica dell’art. 445 cod. proc. pen. introdotta dalla riforma Cartabia non impedisce di fondare l’azione per danno all’immagine sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta, che resta equiparata alla sentenza di condanna. Tale pronuncia non costituisce prova piena dei fatti nel giudizio di responsabilità, ma non esclude l’utilizzabilità degli accertamenti compiuti in sede penale, ritualmente riversati nel fascicolo contabile, ai fini della condanna risarcitoria. Il danno all’immagine conseguente a una prassi criminale consolidata all’interno dell’ufficio è unitario e non frazionabile, con conseguente responsabilità solidale dei convenuti anche in presenza di condotte autonome. In caso di condotte dolose la responsabilità dei compartecipi è solidale e si estende all’intero danno, senza rilievo per la mancata convenzione di alcuni corresponsabili.
Il Fatto
La Procura regionale ha contestato a due dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e a un terzo soggetto il danno patrimoniale e il danno all’immagine recati all’amministrazione di appartenenza. I fatti hanno originato un processo penale definito con sentenza di applicazione della pena su richiesta, divenuta irrevocabile, con condanne per corruzione e abuso d’ufficio.
Le indagini avevano accertato una prassi consolidata: i dipendenti rilasciavano copie di atti sottoposti a tasse ipotecarie a privati, dietro pagamento di somme in contanti inferiori a quelle dovute, e uno dei convenuti svolgeva attività consulenziale remunerata a favore di privati, estranea ai propri compiti. Il danno patrimoniale è stato quantificato in euro 6.974,00 per la prima convenuta; il danno all’immagine, originariamente in euro 50.000, è stato ridotto a euro 33.333,32 per effetto della definizione anticipata della posizione di un terzo convenuto.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge le eccezioni preliminari. Quanto alla pretesa inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento dopo la riforma Cartabia, richiamando propri precedenti, la Corte chiarisce che la novella ha eliminato il riferimento all’art. 653 cod. proc. pen., ma ha mantenuto l’equiparazione della sentenza ex art. 444, comma 2, cod. proc. pen. alla sentenza di condanna. La natura di piena prova della pronuncia di patteggiamento è sempre stata esclusa: il giudice contabile conserva autonomia nell’apprezzamento dei fatti, che trova fondamento nel complesso degli elementi allegati a supporto dell’azione.
Nel caso concreto l’attore non si è limitato a produrre la sentenza penale, ma ha richiamato le risultanze delle indagini e la relativa documentazione. È quindi infondata anche l’eccezione di nullità della citazione ex art. 86, comma 6, c.g.c., poiché l’atto individua e quantifica il danno indicando i criteri equitativi di determinazione.
Nel merito, la domanda è fondata sul piano oggettivo. Le condotte della prima convenuta risultano dalle ammissioni in sede penale e dalla mancata contestazione nel giudizio contabile, con applicazione del principio di non contestazione ex art. 95, comma 1, c.g.c.. Analoga conclusione vale per il secondo convenuto, le cui giustificazioni difensive sono smentite dalle intercettazioni e dagli esiti delle indagini. L’elemento psicologico è doloso per entrambi.
Sul danno patrimoniale, la Corte esclude la riduzione invocata dalla difesa: in caso di condotte dolose l’art. 1, commi 1-quater e 1-quinquies, della legge n. 20/1994 impone la responsabilità solidale, senza rilievo per la mancata convenzione dei corresponsabili; l’art. 83, comma 2, c.g.c. opera solo nella responsabilità parziaria. Il versamento di euro 4.000 non è defalcabile, poiché non è provato il riversamento all’amministrazione danneggiata, e il potere istruttorio ex art. 94, comma 2, c.g.c. non può tradursi in soccorso alla parte inerte.
Sul danno all’immagine, il presupposto di proponibilità ex art. 51, comma 7, c.g.c. ricorre. La lesione reputazionale è unitaria, in quanto espressione di un sistema criminale emerso da un’indagine unica: richiamando Cass. Sez. Un. n. 13143 del 27.04.2022, la Corte afferma la solidarietà anche per condotte autonome, avuto riguardo all’unicità del fatto dannoso. I convenuti sono pertanto condannati in solido al pagamento di euro 33.333,32.
Nota della Redazione
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