Giudizio di conto improcedibile per difetto di legittimazione passiva dell’agente contabile (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 197 del 20.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, la sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma regionale che attribuiva la qualifica di agente contabile agli amministratori delle società partecipate dalla Regione determina l’improcedibilità del giudizio per difetto di legittimazione passiva del convenuto. La giurisdizione contabile e l’individuazione dei soggetti tenuti alla resa del conto appartengono alla competenza legislativa esclusiva statale, non derogabile dal legislatore regionale. La dichiarazione di improcedibilità non preclude tuttavia l’accertamento sulla regolarità della gestione, che deve essere resa da chi ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni.
Il Fatto
La vicenda trae origine da un giudizio di conto relativo al conto giudiziale presentato per l’esercizio finanziario 2016 dal convenuto, nella qualità di amministratore unico di una società partecipata dalla Regione Calabria. Il Magistrato istruttore aveva rimesso al collegio le valutazioni sulla regolarità della gestione, evidenziando una riduzione del valore della partecipazione regionale a seguito di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale a copertura delle perdite di esercizio.
Il convenuto era stato qualificato agente contabile in forza dell’art. 8 della legge regionale Calabria n. 22 del 2007, che attribuiva tale qualifica ai delegati regionali negli organi delle società partecipate. Nel corso del giudizio il collegio ha sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma, con conseguente sospensione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il collegio ricostruisce il quadro normativo di riferimento. I consegnatari di azioni, quali beni mobili ai sensi dell’art. 20, lett. c), R.D. n. 827/1924, sono assoggettati all’obbligo di conto ex art. 32 R.c.g.S. e rispondono delle variazioni dei crediti loro affidati ex art. 29, ultimo comma, R.c.g.S.. Su questo presupposto la Cassazione, Sezioni Unite n. 7390 del 2007, aveva esteso il sindacato contabile alle variazioni di valore dei titoli e agli utili distribuiti, ricomprendendo i consegnatari delle azioni tra i soggetti “per debito di custodia”.
In attuazione di tale pronuncia, la Regione Calabria aveva emanato l’art. 8 L.R. n. 22/2007, che attribuiva “a tutti gli effetti” la qualifica di agenti contabili ai propri delegati negli organi delle società partecipate, assoggettandoli alla giurisdizione della Corte dei conti. Su questa base il convenuto era stato convenuto nel giudizio di conto.
Il collegio ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma regionale, per contrasto con l’art. 103, comma 2, Cost., con l’art. 117, comma 2, lett. l), Cost. e con l’art. 3 Cost., sollevandola con ordinanza di rimessione.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 59 del 2024, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 L.R. n. 22/2007 per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., affermando che spetta solo allo Stato dettare la disciplina della materia “giurisdizione e norme processuali” e, in particolare, quella inerente al giudizio di conto. Il legislatore regionale può disciplinare solo l’assetto organizzativo interno e gli ambiti di delega, ma non attribuire la qualifica di agente contabile.
Alla luce di tale pronuncia, il collegio rileva che il convenuto non può più ritenersi agente contabile, non avendo il “maneggio” delle partecipazioni in senso tecnico. Ne consegue la improcedibilità del conto giudiziale per difetto di legittimazione passiva. Il conto dovrà essere reso da chi ha avuto l’effettivo maneggio delle partecipazioni. La dichiarazione di improcedibilità non preclude il giudizio sulla regolarità della gestione, dovendosi accertare se la diminuzione di valore sia addebitabile a condotte del soggetto legittimato o a scelte dell’amministrazione proprietaria. Le spese sono compensate in ragione della natura pregiudiziale della decisione.
Nota della Redazione
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