Conto economale irregolare per prassi interne e assenza di regolamento (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 347 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto non si estingue ai sensi dell’art. 150, comma 1, cod. giust. cont. ove il deposito del conto si sia perfezionato, tramite SIRECO, con la ricevuta di accettazione della resa e non con la mera sottoscrizione digitale di un documento allegato. Il conto giudiziale che presenti gestioni svolte secondo prassi interne non formalizzate e con un sistema informativo non concepito per la rendicontazione giudiziale è irregolare ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont., anche quando le criticità siano imputabili all’assenza di una regolamentazione interna specifica e l’agente contabile abbia operato in coerenza con l’assetto procedurale predisposto dall’amministrazione. La dichiarazione di irregolarità non impone, di per sé, la condanna dell’agente.
Il Fatto
Con relazione di irregolarità il Magistrato istruttore segnalava che il conto giudiziale reso dall’agente contabile, economo di un dipartimento universitario per l’esercizio 2018, era privo della sottoscrizione dell’agente, non corredato dal provvedimento di parificazione e dalla relazione dell’organo di controllo interno e affetto da molteplici criticità di gestione. Tra queste: rendicontazione sostanzialmente automatica dei reintegri, utilizzo dell’anagrafica generica “soggetti diversi”, superamento della dotazione iniziale del fondo, rimborsi a favore di dipendenti per spese non documentate e non riconducibili ai criteri di urgenza e imprevedibilità.
La difesa dell’agente eccepiva in via pregiudiziale l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale, assumendo che il deposito del conto fosse avvenuto in data anteriore a quella risultante dagli atti, e contestava nel merito i singoli rilievi, invocando la conformità dell’operato alle istruzioni e alle prassi dell’Ateneo.
La Motivazione della Corte
La Corte respinge l’eccezione di estinzione. Dalla consultazione dei sistemi informativi risulta che la resa riferita al conto è stata effettuata tramite SIRECO in data 21 novembre 2019 e accettata il 26 novembre 2019. La diversa data indicata dalla difesa coincide con quella della sottoscrizione digitale dell’estratto del registro economale e non integra il perfezionamento del deposito. Il Collegio richiama l’art. 140, comma 3, cod. giust. cont. e il d.P.R. n. 126/2022 sulla disciplina del sistema, secondo cui la procedura si articola in upload e successiva accettazione con attribuzione del numero di conto. Il termine decorre dunque dal deposito rituale, e la relazione è stata depositata entro il quinquennio.
Superate le contestazioni di improcedibilità, il Collegio ritiene che la mancata sottoscrizione del registro da parte dell’economo non sia imputabile a negligenza, poiché l’agente ha sottoscritto la nota di trasmissione e il conto è stato redatto secondo le modalità operative dell’amministrazione. Quanto alla parificazione, il decreto dirigenziale acquisito in altro conto dello stesso esercizio attesta l’esito positivo della verifica contabile ed è estensibile, per identità di esercizio e procedura, anche al conto in esame.
Nel merito, la Corte rileva che il conto presenta profili di irregolarità che ne impediscono l’approvazione ai sensi dell’art. 149, comma 2, cod. giust. cont. Tali irregolarità derivano in larga misura da un contesto amministrativo condizionato da prassi interne non formalizzate, dall’assenza di un regolamento specifico sul fondo economale e da un sistema informativo gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale. Il regolamento di Ateneo all’epoca vigente non individuava le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso, e la gestione si è attenuta a istruzioni operative e circolari interne.
La Corte sottolinea il superamento della dotazione iniziale del fondo mediante reintegri disposti in assenza di deliberazione formale dell’organo competente, i rimborsi a dipendenti su richieste presentate ex post senza autorizzazione preventiva, e l’impossibilità di una verifica immediata della natura delle spese a causa di descrizioni generiche e dell’anagrafica “soggetti diversi”. Richiama il principio per cui l’esigenza di strumenti agili per spese minute e urgenti deve bilanciarsi con il rispetto delle regole della contabilità pubblica, evitando che la gestione economale diventi un sistema parallelo senza le garanzie ordinarie della procedura di spesa.
Il Collegio osserva che l’agente contabile ha operato in coerenza con l’assetto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione, ma ciò non fa venir meno l’irregolarità della gestione. Dichiara pertanto il conto irregolare, demandando agli organi dell’Ateneo l’adozione delle iniziative conformative, senza condanna dell’agente e nulla sulle spese. Rigetta infine l’istanza di oscuramento, per difetto di motivazione sui legittimi motivi.
Nota della Redazione
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