L’equo indennizzo spetta al giudice amministrativo, non alla Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. I App. n. 45 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie relative all’equo indennizzo spettante al pubblico dipendente per infermità contratta per causa di servizio appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, e non alla giurisdizione della Corte dei conti. L’istituto, disciplinato dall’art. 68 del d.P.R. n. 3/1957, costituisce un ristoro patrimoniale sorto in costanza del rapporto di pubblico impiego e si distingue dalla pensione ordinaria privilegiata, che presuppone la cessazione dal servizio. La mera richiesta di accertamento del nesso eziologico non attrae la cognizione del giudice contabile quando la domanda sia finalizzata esclusivamente al conseguimento dell’equo indennizzo. L’appello avverso le decisioni pensionistiche è ammissibile nei soli limiti dei motivi di diritto consentiti dall’art. 170 c.g.c., salvo il vizio di motivazione sulle questioni di fatto.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza, ha adito la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Puglia, chiedendo l’accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie diagnosticate e la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’equo indennizzo. La Sezione regionale ha declinato la giurisdizione contabile, dichiarando inammissibile il ricorso.
Il ricorrente ha proposto appello deducendo la violazione dell’art. 103 della Costituzione in coordinamento con l’art. 18, comma 1, lettera c), del c.g.c. Ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe deciso solo sul capo relativo all’equo indennizzo, trascurando la domanda di accertamento della causa di servizio, e ha richiamato l’orientamento favorevole all’accertamento giudiziale della dipendenza anche per il personale non ancora in quiescenza. La Guardia di Finanza si è costituita chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
In via preliminare, la Sezione ha dichiarato la contumacia del Ministero dell’economia e delle finanze, evocato in giudizio ma non costituitosi. Ha poi verificato l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall’art. 170 c.g.c., che nei giudizi pensionistici consente il gravame per soli motivi di diritto, qualificando come questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità da causa di servizio. Il gravame è stato ritenuto ammissibile per i profili di errore di diritto addotti.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’istanza amministrativa presentata dall’interessato conteneva una specifica richiesta di equo indennizzo, e non di un trattamento pensionistico. Dal contesto documentale non emergeva alcuna domanda di pensione privilegiata, di talché il previo accertamento medico-legale risultava finalizzato esclusivamente al conseguimento dell’equo indennizzo.
Su questa base, la Sezione ha ricostruito il riparto di giurisdizione. L’equo indennizzo rappresenta un ristoro strettamente attinente al rapporto di pubblico impiego: l’art. 68 del d.P.R. n. 3/1957 riconosce al dipendente il diritto a una somma una tantum per infermità contratta per causa di servizio. Trattandosi di un diritto patrimoniale sorto in costanza di attività lavorativa, le relative controversie ricadono nella cognizione esclusiva del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di impiego per il personale delle forze dell’ordine.
La Corte ha riconosciuto l’analogia con la pensione ordinaria privilegiata, poiché in entrambi i casi la legge richiede un nesso eziologico tra evento invalidante e servizio. Ha però individuato le differenze che giustificano il riparto: la pensione privilegiata mira a garantire la retribuzione che sarebbe spettata se l’attività non fosse stata interrotta dall’infermità; l’equo indennizzo è mero ristoro del pregiudizio fisico subito e non produce la cessazione dal servizio.
Risolvendosi dunque la domanda in una richiesta di equo indennizzo, la Sezione ha confermato la sentenza impugnata che aveva declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo, restando assorbita ogni altra questione. Le spese di lite, ai sensi dell’art. 31 c.g.c., sono state liquidate in favore della Guardia di Finanza; nulla per le spese di giudizio, trattandosi di vertenza in materia previdenziale.
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Nota della Redazione
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