Cessata materia del contendere se pensione indiretta liquidata in corso di causa (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 376 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico la sopravvenuta liquidazione, da parte dell’INPS, della prestazione richiesta con l’atto introduttivo determina la cessata materia del contendere, non residuando alcun interesse della parte alla decisione. La declaratoria consegue alla sola erogazione del bene della vita domandato, senza necessità di accertarne in astratto la spettanza. Le spese di lite si liquidano secondo il criterio della soccombenza virtuale, parametrato alla probabilità dell’accoglimento della domanda alla luce del comportamento processuale delle parti.
Il Fatto
Il ricorrente, in qualità di amministratore di sostegno di un soggetto maggiorenne inabile, ha agito davanti alla Corte dei conti per far accertare il diritto del rappresentato alla pensione indiretta, in riferimento alla domanda amministrativa presentata nel 2018 e con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decesso della madre.
Costituitosi il giudizio, l’INPS ha chiesto la sospensione in attesa della definizione del procedimento. Nelle more, l’Istituto ha comunicato il conferimento della pensione indiretta in favore dell’inabile. La difesa del ricorrente ha quindi rappresentato la sopravvenuta satisfazione della pretesa e ha concluso per la cessata materia del contendere con vittoria delle spese, da distrarre.
La Motivazione della Corte
Il Giudice unico ha rilevato che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata effettivamente liquidata. Su questa premessa fonda la declaratoria di cessata materia del contendere.
Il percorso argomentativo è lineare: venuto meno l’interesse alla pronuncia per sopravvenuta erogazione del bene richiesto, la controversia perde il proprio oggetto e la decisione di merito diviene superflua. Non è necessario, pertanto, accertare la fondatezza in astratto della pretesa, essendo sufficiente la constatazione del sopravvenuto soddisfacimento.
Quanto alle spese, la Corte le liquida in base alla soccombenza virtuale. Il criterio consente di addossare l’onere alla parte che, nel quadro processuale delineatosi, sarebbe risultata soccombente ove il giudizio fosse stato definito nel merito. La loro quantificazione è rinviata al dispositivo, con liquidazione in favore del difensore antistatario del ricorrente in euro 1.500,00, oltre oneri accessori. Nulla è disposto per le spese di giudizio.
La decisione definisce così il giudizio in composizione monocratica, con declaratoria di cessata materia del contendere e regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
Nota della Redazione
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