Cessazione della materia del contendere e spese compensate nel ricalcolo pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 377 del 05.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la sopravvenuta liquidazione, in corso di causa, della prestazione richiesta con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere. La condanna dell’Istituto previdenziale alle spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale presuppone la fondatezza delle ragioni iniziali della parte attrice, valutata alla stregua del diritto applicabile e degli orientamenti giurisprudenziali consolidati al momento della domanda. Tale condanna va pertanto esclusa quando la tesi difensiva dell’Istituto risulti sostenuta, per un lungo arco temporale, da un indirizzo giurisprudenziale non irrilevante, divenuto recessivo soltanto a seguito di un successivo intervento nomofilattico. In tale ipotesi le spese di lite sono compensate tra le parti.

Il Fatto

Il ricorrente, militare in quiescenza, ha chiesto la riliquidazione della pensione già in godimento, con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell’aliquota di rendimento di cui all’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, oltre interessi e rivalutazione monetaria.

L’INPS si è costituito chiedendo il rigetto della domanda, eccependo in via principale l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse o l’infondatezza nel merito, e in subordine la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, contestando in ulteriore subordine il cumulo tra interessi e rivalutazione. Nel corso del giudizio l’Istituto ha riconosciuto quanto richiesto. Il ricorrente ha quindi concluso per la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della controparte alle spese secondo il criterio della soccombenza. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il giudice rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata effettivamente liquidata. Da ciò deriva la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con assorbimento di ogni altra questione.

La parte più rilevante della pronuncia riguarda la regolazione delle spese. Il ricorrente invocava la condanna dell’Istituto secondo il principio della soccombenza virtuale, sul presupposto che il provvedimento satisfattivo fosse intervenuto dopo la proposizione della domanda. Il giudice non accoglie tale richiesta.

La Corte richiama il principio affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ. Sez. VI, ord. 21 gennaio 2021, n. 1098), secondo cui la pretesa alla liquidazione delle spese processuali fondata sulla soccombenza virtuale va intesa come fondatezza delle ragioni iniziali delle parti, prescindendo dalle sopravvenienze di fatto che hanno determinato la cessazione della materia del contendere. Occorre cioè valutare se la domanda attorea fosse fondata al momento della sua proposizione.

Applicando tale criterio, il giudice osserva che la tesi dell’INPS, contraria all’applicazione tout court dell’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 anche nei confronti dei militari posti in quiescenza con oltre venti anni di servizio, era stata accolta per un lungo arco temporale da una parte non irrilevante della giurisprudenza contabile. Tale indirizzo può ritenersi ormai recessivo soltanto alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con le sentenze nn. 1/2021/QM e 12/2021/QM, in sede di risoluzione di questioni di massima.

Ne consegue che la pretesa dell’Istituto non poteva dirsi manifestamente infondata né la domanda del ricorrente poteva considerarsi fondata secondo il diritto applicabile al momento della proposizione. Le spese di lite sono pertanto compensate tra le parti, con nulla per le spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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