Pensioni pubbliche liquidazione in corso di causa e cessazione materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 378 del 05.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico contabile, la sopravvenuta liquidazione della prestazione richiesta con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse delle parti alla pronuncia sul merito. La declaratoria consegue all’accertamento che l’oggetto della domanda è stato integralmente soddisfatto in via amministrativa nel corso del giudizio. A fronte della definizione per cessazione della materia del contendere, il giudice compensa le spese di lite e nulla dispone per le spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente ha chiesto la liquidazione della pensione di inabilità privilegio gestione pubblica a decorrere dal giorno successivo alla cessazione del servizio, oltre agli interessi maturati. L’INPS si è costituito eccependo, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione sostanziale e processuale sull’accertamento della causa di servizio e, nel merito, l’inammissibilità e l’infondatezza della domanda. In subordine l’Istituto ha invocato la prescrizione quinquennale dei ratei e l’esclusione del cumulo tra interessi e rivalutazione.
All’udienza il difensore del ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessata materia del contendere con vittoria di spese, essendo intervenuta nelle more la liquidazione della prestazione. Il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice ha rilevato che, nel corso del giudizio, la prestazione pensionistica domandata con l’atto introduttivo è stata effettivamente liquidata. L’oggetto della domanda risulta pertanto integralmente soddisfatto in via amministrativa, così da escludere la persistenza di un interesse delle parti alla decisione sul merito.
Su questa base la Corte ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. La definizione del giudizio consegue alla sopravvenuta carenza di interesse, che assorbe ogni ulteriore questione proposta dall’Istituto resistente, ivi comprese le eccezioni preliminari sulla legittimazione e le difese di merito sulla prescrizione e sul cumulo tra interessi e rivalutazione.
Quanto alle spese, il giudice ha compensato le spese di lite e ha disposto che nulla sia dovuto per le spese di giudizio. La pronuncia manda quindi alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.
Nota della Redazione
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