Contributo a fondo perduto covid: sussiste la giurisdizione contabile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 56 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del d.l. n. 34/2020, convertito nella legge n. 77/2020, non può affermarsi la natura meramente solidaristica della provvidenza. La misura persegue un interesse generale che travalica la posizione del singolo beneficiario, identificandosi nella salvaguardia del tessuto socioeconomico nazionale e dei livelli occupazionali antecedenti all’emergenza pandemica. Ne consegue che il privato percettore, chiamato a concorrere alla realizzazione del programma pubblico, è inserito in un rapporto di servizio con l’amministrazione erogante. Sussiste pertanto la giurisdizione contabile in ordine alla domanda di risarcimento del danno erariale per l’indebita percezione del contributo, restando irrilevante il regime di impugnazione dell’atto di recupero dinanzi al giudice tributario.
Il Fatto
La società appellata aveva presentato in via telematica istanza per ottenere il contributo a fondo perduto previsto dall’art. 25 del d.l. n. 34/2020, attestando il calo di fatturato richiesto dalla norma. L’Agenzia delle Entrate erogava la somma di euro 4.768,00. All’esito dei controlli previsti dal comma 12, l’Ufficio invitava la società a documentare i dati dichiarati o a restituire spontaneamente quanto percepito, rilevando l’omessa presentazione del modello dichiarativo IVA per il periodo d’imposta 2019. La richiesta restava inevasa e l’Agenzia emetteva atto di recupero, seguito da iscrizione a ruolo straordinario rimasta senza effetti.
La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Campania conveniva allora in giudizio il rappresentante legale, in proprio e per la società, chiedendo la condanna al pagamento della somma in favore dell’Agenzia, a titolo di danno erariale da responsabilità dolosa. La Sezione territoriale dichiarava il difetto di giurisdizione contabile in favore del giudice ordinario, ravvisando l’assenza di ogni finalità pubblicistica del contributo. La Procura ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello muove dalla giurisprudenza consolidata sul rapporto di servizio tra amministrazione erogatrice e privato percettore di fondi pubblici. Richiamando le Sezioni Unite n. 9659/2023, n. 1994/2022, n. 7740/2023, n. 5228/2022 e n. 32523/2023, il Collegio ribadisce che il discrimine tra giurisdizione ordinaria e contabile si è spostato dalla qualità del soggetto alla natura del danno e degli scopi perseguiti. Il privato fruitore di fondi pubblici che, per proprie scelte, incida negativamente sul programma imposto dall’amministrazione, realizzando uno sviamento dalle finalità perseguite, risponde davanti al giudice contabile.
Il Collegio esamina quindi la disciplina di riferimento. L’art. 25 del d.l. n. 34/2020 riconosce il contributo per sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica, subordinandolo alla condizione che il fatturato di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi di quello di aprile 2019. La misura, osserva la Corte, è diretta a compensare la perdita di fatturato, ma in funzione preminente di un interesse generale che travalica la posizione del singolo beneficiario: la continuità operativa e il mantenimento sul mercato dei soggetti operanti nei settori più colpiti, quale condizione per la salvaguardia del tessuto produttivo del Paese.
Il dato trova conferma, secondo la Sezione, nella preclusione normativamente prevista dalla concessione della misura ai soggetti la cui attività risulti già cessata alla data dell’istanza (comma 2). Tale preclusione non si giustificherebbe se si trattasse di misura di mero ristoro di un pregiudizio già cristallizzato, poiché l’esigenza di semplice ristoro sussisterebbe anche a fronte di attività già terminata. Resta così confermata la sussistenza di un programma pubblico di più ampio respiro, della cui attuazione il percettore è fatto compartecipe.
La Corte condivide sul punto le conclusioni già espresse dalla Sezione II n. 200/2024 in tema di garanzia statale sui finanziamenti, richiamata dalla Procura appellante, e le pronunce delle Sezioni territoriali (Toscana n. 107/2024, Emilia-Romagna n. 29/2024, Liguria n. 97/2024). Né la qualificazione legislativa di “contributo a fondo perduto” inficia la conclusione, potendosi prescindere dal trasferimento di funzioni e poteri autoritativi e da qualsiasi obbligo di rendicontazione finale.
Quanto al regime di impugnazione dell’atto di recupero dinanzi al giudice tributario, ex d.lgs. n. 546/1992, il Collegio nega ogni rilievo ostativo: il regime di impugnazione di un atto amministrativo non condiziona l’individuazione della giurisdizione in ordine alla distinta responsabilità erariale, connessa alle condotte che hanno reso possibile, a monte, l’erogazione del contributo. Infine, la Sezione non si sofferma sulle valutazioni di merito del primo giudice, qualificate come obiter dicta provenienti da un giudice spogliatosi della potestas iudicandi, ininfluenti ai fini della decisione. L’appello è accolto, con affermazione della giurisdizione contabile e rinvio al primo giudice, ai sensi dell’art. 199 c.g.c., in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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