Improcedibile il giudizio di conto senza firma dell’agente contabile e parifica (Corte dei Conti Sez. giur. Basilicata n. 17 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di conto è improcedibile quando il conto giudiziale depositato è privo della sottoscrizione dell’agente contabile, requisito di esistenza giuridica dell’atto funzionale all’individuazione del responsabile della gestione. È parimenti improcedibile, per difetto di una condizione di procedibilità, il giudizio instaurato con il deposito di un conto non parificato, poiché la parificazione del conto prima del deposito è imposta da norme di carattere generale e solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio. L’improcedibilità non può essere pronunciata per qualunque irregolarità o nullità, ma solo nei casi di inesistenza giuridica o fattuale del conto e di mancanza di una condizione di procedibilità. La mancanza di firma e di parifica integra una nullità radicale e insanabile che preclude l’esame del conto.
Il Fatto
Il giudizio di conto, iscritto al registro di segreteria, era stato promosso nei confronti di una banca, in qualità di agente contabile e tesoriere di un’amministrazione provinciale, per due conti giudiziali relativi agli esercizi finanziari 2020 e 2021. Il magistrato istruttore, con la relazione di deferimento, rimetteva al Collegio la questione preliminare della procedibilità dell’esame dei conti, segnalando che entrambi i conti depositati risultavano privi della firma digitale o analogica dell’agente contabile.
Per il conto relativo al 2021, inoltre, il documento di parifica depositato non recava evidenza della firma del responsabile del servizio. A fronte di tali rilievi, l’amministrazione e la banca convenuta depositavano memorie e documentazione, chiedendo di ritenere sanate le carenze formali e producendo i file originariamente sottoscritti.
La Motivazione della Corte
La Sezione muove da una precisazione di ordine generale: l’improcedibilità del giudizio di conto non può essere pronunciata in qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato. Essa opera soltanto in due ipotesi: l’inesistenza giuridica o fattuale del conto, quando il documento è privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale, e la mancanza di una condizione di procedibilità, come la parificazione.
Quanto alla sottoscrizione, la Corte osserva che essa funge da requisito previsto a pena di nullità radicale e insanabile dell’atto, in forza degli artt. 1325 n. 4 e 1418, comma 2, cod. civ. e degli artt. 36, comma 1, e 44, comma 2, c.g.c.. La funzione pubblicistica dell’agente contabile, ossia il maneggio di denaro pubblico, e la funzione del conto giudiziale, cioè la documentazione di tale maneggio, impongono che la spendita del nome individui il responsabile della gestione. In mancanza di un conto, il giudizio non può essere instaurato e, se iniziato, va dichiarato improcedibile.
Con riferimento al conto del 2021, il Collegio afferma l’imprescindibilità della parificazione quale presupposto processuale. La parifica è imposta dall’art. 139, comma 2, c.g.c., dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924 e dal punto 4.2 dell’Allegato 4/2 annesso al d.lgs. 118/2011; solo il deposito del conto unitamente alla parifica costituisce l’agente dell’amministrazione in giudizio, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 140 c.g.c.; il giudice relatore deve verificarne la parificazione ai sensi dell’art. 145, comma 3, c.g.c.. Su tali conclusioni la Corte richiama il parere delle Sezioni riunite in sede consultiva n. 4/2020.
Ne deriva la dichiarazione di improcedibilità del giudizio. La Corte rileva che le carenze non sono imputabili all’agente contabile convenuto, che aveva regolarmente sottoscritto i conti, ma ad errori di trasmissione dei file o di sottoscrizione della parifica da parte dell’amministrazione; pertantocompensa le spese. Dispone poi l’iscrizione a ruolo dei conti sottoscritti con la relativa parifica, con nuovo numero e decorrenza del termine quinquennale ex art. 150 c.g.c. dalla data del deposito, e la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero per il periodo di gestione non coperto.
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Nota della Redazione
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