Conto giudiziale irregolare senza ammanco per difetti di tenuta delle scritture (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 159 del 19.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il conto giudiziale è dichiarato irregolare quando non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996 e quando l’agente contabile ha tenuto le scritture con irregolarità o trascuratezza, ai sensi dell’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924. La mancata tenuta del giornale di cassa e il difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione integrano violazione degli elementari obblighi di tenuta dei registri contabili. L’irregolarità formale non comporta però addebito quando il disallineamento tra riscossioni iscritte e ricevute non genera ammanco, poiché l’importo riscosso resta inferiore a quello versato in tesoreria e i versamenti corrispondono alle somme iscritte nel conto.

Il Fatto

La vicenda riguarda il conto giudiziale relativo a una gestione di riscossione di proventi, reso da un’agente contabile di un ente locale. Il conto derivava dalla separata iscrizione a ruolo di più gestioni disomogenee, in precedenza unificate in un unico prospetto riassuntivo: con una precedente pronuncia la Sezione aveva rilevato che il prospetto conteneva subconti mensili regolarmente sottoscritti e aveva disposto la separata iscrizione a ruolo per ricostruire le singole gestioni.

Il magistrato istruttore, con relazione di irregolarità, ha chiesto che il conto fosse dichiarato irregolare per difetti formali e di tenuta delle scritture, per la mancanza di alcune ricevute di riscossione e per le ragioni già indicate nella precedente sentenza. L’agente contabile ha chiesto il discarico; il pubblico ministero ha concluso per l’irregolarità e per l’addebito in relazione alle ricevute mancanti.

La Motivazione della Corte

Il collegio condivide le conclusioni del magistrato designato. Il conto non contiene tutti gli elementi previsti dal modello 21 allegato al d.P.R. 194/1996: le sezioni relative agli estremi della riscossione indicano solo gli importi e non i numeri delle ricevute, mentre la sezione sui versamenti in tesoreria riporta solo i numeri delle reversali, omettendo le date delle quietanze e i singoli importi.

Sul piano della tenuta delle scritture, la Corte richiama l’art. 194, comma 2, r.d. n. 827/1924, secondo cui gli agenti contabili non possono essere discaricati quando abbiano usato irregolarità o trascuratezza nella tenuta delle scritture corrispondenti. A ciò si aggiunge l’art. 19 del regolamento sul servizio economale, che impone di tenere costantemente aggiornati libri e registri. Nel caso concreto risultano disattesi gli obblighi elementari: manca la prescritta tenuta del giornale di cassa e vi è un evidente difetto di consequenzialità nella numerazione delle ricevute di riscossione.

La Corte osserva altresì che l’art. 81, comma 7, del regolamento di contabilità onera l’agente contabile dell’aggiornamento dei registri di pertinenza, numerati e vidimati dal dirigente del settore ragioneria o da un suo delegato. Quanto alle ricevute di riscossione mancanti, il collegio prende atto della dichiarazione dell’amministrazione secondo cui esse non possono essere associate ad alcun conto giudiziale: sotto questo profilo la gestione non può dirsi irregolare.

Sul piano sostanziale, pur emergendo un disallineamento di € 97,00 tra le riscossioni iscritte nel conto (€ 162.382,00) e il totale delle ricevute (€ 162.285,00), tale differenza non determina ammanco, poiché l’importo riscosso resta inferiore a quello versato in tesoreria (€ 162.382,00) e i versamenti corrispondono alle somme iscritte, benché effettuati da soggetto diverso dall’agente contabile. Il conto è quindi dichiarato irregolare senza ammanco. Quanto alla richiesta del pubblico ministero di trasmissione del provvedimento all’amministrazione ai sensi dell’art. 21 r.d. n. 1214/1934, la Corte rileva che in materia di conti giudiziali tutte le sentenze vengono comunicate all’amministrazione di appartenenza, parte necessaria del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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