Conto giudiziale dei titoli azionari reso dal consegnatario con disponibilità giuridica (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 43 del 22.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione pubblica è individuato non nel soggetto che ne ha la disponibilità materiale, bensì in quello che ne ha la disponibilità giuridica, esercitando per legge o per delega i diritti dell’azionista. Per il Comune, in mancanza della nomina di dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, tale veste spetta al Sindaco quale organo di vertice dell’amministrazione, come conferma l’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016. Il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio. Ne consegue che il giudizio sul conto reso da soggetto privo della qualifica di consegnatario è improcedibile.
Il Fatto
Il giudizio ha a oggetto il conto giudiziale per l’esercizio 2021 del consegnatario di azioni della società Ecocenter, partecipata dal Comune di Tires. Il conto è stato reso dal direttore generale della medesima società partecipata.
Il magistrato designato all’esame del conto ha rimesso al Collegio, ai sensi dell’art. 145, comma 4, c.g.c., la preliminare valutazione sulla procedibilità del giudizio, segnalando che, secondo un orientamento più recente, alla resa del conto sarebbe tenuto non il detentore materiale dei titoli, ma il soggetto che ne ha la disponibilità giuridica in quanto incaricato di esercitare i diritti dell’azionista. Il Procuratore regionale ha chiesto dichiararsi l’improcedibilità, per difetto di legittimazione del soggetto che ha reso il conto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta la questione della individuazione del consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione. La giurisprudenza contabile, richiamata dal relatore, ha precisato che tale figura va individuata nel soggetto che ha la disponibilità giuridica dei titoli, esercitando per legge o per delega i poteri dell’azionista, e non in chi ne ha la mera disponibilità materiale (sez. Toscana, n. 349 del 2023, n. 127 del 2020 e n. 17 del 2010; sez. Veneto, n. 99 del 2019 e n. 122 del 2017; sez. Molise, n. 64 del 2017).
La Corte richiama poi l’ulteriore precisazione secondo cui, per il Comune, in mancanza della nomina di uno o più dirigenti cui affidare la gestione delle partecipazioni, è il Sindaco, quale organo di vertice dell’amministrazione, ad assumere la veste di agente contabile. Ciò è confermato dall’espressa previsione dell’art. 9 d.lgs. n. 175 del 2016, secondo cui per le partecipazioni di enti locali i diritti di socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato (sez. Toscana, n. 127 del 2020).
Il Collegio sottolinea la distinzione tra attività di gestione e mera detenzione. Il consegnatario di azioni rappresenta l’Ente alle riunioni societarie ed esercita, in proprio o per delega, i diritti connessi alla partecipazione sociale, avendone la disponibilità giuridica e non solo materiale (sez. Toscana, n. 20 del 2024 e n. 127 del 2020; sez. Veneto, n. 99 del 2019). Da ciò deriva che il conto deve contenere non solo la descrizione dei titoli, la consistenza in quantità e valore all’inizio e alla fine dell’esercizio e il motivo delle variazioni, ma anche le modalità di esercizio della gestione e di applicazione delle direttive impartite dai titolari delle partecipazioni pubbliche (sez. Veneto, n. 122 del 2017 e n. 62 del 2012; sez. Molise, n. 64 del 2017).
La Corte ribadisce, in coerenza, che il conto giudiziale deve essere reso anche per i titoli dematerializzati, in quanto inclusi nella parte attiva del conto del patrimonio e in quanto permane, anche per essi, l’esigenza informativa sull’esercizio dei poteri di gestione (sez. Toscana, n. 20 del 2024).
Su queste basi il Collegio dichiara improcedibile il giudizio relativo al conto in esame, reso da un soggetto che non può essere qualificato come consegnatario dei titoli azionari e delle quote di partecipazione dell’ente, e quindi non legittimato a renderlo. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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