Finanziamento con l’imposta di soggiorno solo di spese intrinsecamente inerenti al turismo (Corte dei Conti Sez. contr. Puglia n. 8 del 20.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il gettito dell’imposta di soggiorno, ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, è soggetto a un vincolo di destinazione che ne consente l’impiego esclusivo per il finanziamento diretto e immediato di interventi intrinsecamente inerenti alla materia del turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, e di interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali. La destinazione della spesa non può essere meramente connessa o accessoria allo scopo turistico, né fondarsi su interpretazione estensiva o analogica. I servizi pubblici locali finanziabili con il tributo sono soltanto quelli relativi agli interventi in materia di turismo e ai beni culturali e ambientali locali, non ogni servizio pubblico offerto alla collettività.

Il Fatto

Il Sindaco di un Comune a vocazione turistica chiedeva alla Sezione regionale di controllo parere sulla possibilità di finanziare con i proventi dell’imposta di soggiorno spese per il potenziamento della pulizia stradale nei periodi di maggiore afflusso turistico, servizi aggiuntivi di polizia locale, manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali e un servizio di trasporto estivo tra parcheggi periferici e centro cittadino. L’istante domandava altresì se tali interventi potessero essere qualificati come servizi pubblici locali o attività collegate alla fruizione turistica, rientranti nel perimetro delle spese ammissibili previsto dall’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23/2011.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha verificato preliminarmente l’ammissibilità della richiesta, ritenendola fondata sotto il profilo soggettivo, in quanto proveniente dal Sindaco quale organo di vertice dell’ente, e sotto quello oggettivo, attenendo il quesito alla materia della contabilità pubblica ed essendo formulato in termini generali e astratti. Il Collegio ha pertanto offerto una lettura interpretativa del quadro normativo, senza estendersi alla valutazione delle scelte gestorie, rimesse alla discrezionalità dell’ente.

Ricostruita l’evoluzione normativa del tributo, introdotto come imposta di scopo nell’ambito del federalismo fiscale municipale, la Sezione ha rammentato che l’art. 4, comma 1, d.lgs. n. 23/2011, come modificato dall’art. 1, comma 493, l. n. 213/2023, destina il gettito al finanziamento di “interventi in materia di turismo” e di “interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali”. Il vincolo di destinazione incombente sull’entrata impone che essa sia correlata esclusivamente a spese della tipologia indicata dal legislatore.

Secondo l’orientamento consolidato della magistratura contabile, richiamato anche dai giudici veneti e campani, la destinazione della spesa deve soddisfare in via diretta e immediata il finalismo imposto dal legislatore. Non è sufficiente una connessione solo riflessa o accessoria alla materia del turismo: ammettere il contrario consentirebbe di includere qualsiasi spesa eventualmente riconducibile a tale ambito, in contrasto con la struttura del bilancio per missioni e programmi. La norma individua separatamente fattispecie specifiche e rigorose, sicché non è consentito il ricorso all’analogia né all’interpretazione estensiva.

Quanto alla nozione di servizi pubblici locali, la Sezione ha valorizzato la modifica apportata dalla l. n. 213/2023, che ha sostituito l’espressione “nonché dei relativi servizi pubblici locali” con “e dei relativi servizi pubblici locali”. Richiamate le difformi posizioni del T.A.R. Puglia e del Consiglio di Stato sulla formulazione previgente, il Collegio ha ritenuto che l’uso della congiunzione “e” circoscriva i servizi finanziabili a quelli relativi agli interventi in materia di turismo e di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, escludendo i servizi pubblici locali di carattere generale.

In conclusione, la Sezione ha affermato che gli interventi finanziabili corrispondono a quelli intrinsecamente inerenti alla materia del turismo e che i servizi pubblici locali finanziabili sono solo quelli relativi a tali interventi e ai beni culturali e ambientali locali, ferma restando la discrezionalità dell’ente nelle scelte gestorie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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