Valore partecipazioni nel conto consegnatario col metodo patrimonio netto (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 183 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto, il valore delle partecipazioni azionarie detenute dall’ente locale deve essere iscritto nel conto del consegnatario dei titoli secondo il criterio della frazione di patrimonio netto, e non già al valore nominale, in applicazione del principio contabile di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. n. 118/2011. L’iscrizione al valore nominale costituisce una violazione di legge che inficia la regolarità del conto e ne preclude l’approvazione, nonché il discarico dell’agente. Il conto deve, inoltre, rappresentare tutte le partecipazioni dell’ente, ivi incluse quelle in enti strumentali come i Consigli di Bacino, la cui omissione integra un profilo di incompletezza ostativa all’approvazione.
Il Fatto
Il Magistrato istruttore deferiva alla Sezione il conto giudiziale reso dal consegnatario dei titoli azionari di un Comune per l’annualità 2024. Sotto il profilo formale, il conto risultava sottoscritto e corredato del visto di regolarità del Responsabile del Servizio Economico Finanziario. Sotto il profilo sostanziale, emersero due criticità: il valore complessivo dei titoli, iscritto al valore nominale, non concordava con il valore risultante dallo stato patrimoniale dell’ente, redatto invece secondo il criterio del patrimonio netto; inoltre, nel conto non erano state incluse due partecipazioni dell’ente in altrettanti Consigli di Bacino.
L’agente rappresentava, in memoria, che le partecipazioni nei Consigli di Bacino erano state escluse in quanto trattasi di enti strumentali, non rientranti nel modello di conto riferito alle sole partecipazioni azionarie, e che il criterio del patrimonio netto era stato applicato unicamente in sede di redazione del bilancio, ritenendo diverse le finalità del conto giudiziale.
La Motivazione della Corte
La Sezione, pur prendendo atto delle argomentazioni difensive, ha rilevato un profilo di irregolarità non superabile e assorbente, impedendo l’approvazione del conto e il discarico dell’agente. Il criterio del valore nominale applicato per l’iscrizione delle partecipazioni è stato giudicato non corretto: il principio contabile di cui all’all. 4/3, punto 6.1.3, del D.Lgs. n. 118/2011 impone, per la rilevazione delle immobilizzazioni finanziarie, la valutazione con il metodo del patrimonio netto, sia per le partecipazioni in società controllate e partecipate, sia per quelle in enti pubblici e privati.
Tale criterio, ad avviso del Collegio, deve trovare applicazione anche nella redazione del conto giudiziale del consegnatario. L’iscrizione al valore nominale, oltre a violare la legge, preclude al conto di assolvere alla propria funzione di rappresentare adeguatamente la gestione dei beni in custodia, anche in considerazione dell’utilizzo, per lo stesso periodo, di differenti criteri di contabilizzazione.
La Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n. 7390/2007), secondo cui il giudizio sul conto non può essere limitato al titolo nella sua materialità, ma deve riguardare anche le variazioni del valore dei titoli e gli utili o dividendi distribuiti, ai sensi dell’art. 29, u.c., R.D. n. 827/1924, applicabile anche agli enti locali in virtù dell’art. 93 TUEL, pur senza dar luogo a sindacato sull’esercizio dei diritti dell’azionista pubblico.
Quanto alla mancata inclusione delle partecipazioni nei Consigli di Bacino, la Sezione, pur considerando le ragioni esposte, ha ritenuto non superata l’irregolarità, dando continuità all’orientamento già espresso con la sentenza n. 363/2025 della medesima Sezione, richiamata per relationem ai sensi dell’art. 39, comma 2, lett. d), c.g.c.
Il Collegio ha, quindi, dichiarato il conto irregolare, non ammettendo a discarico l’agente, senza statuizione sulle spese in assenza di condanna.
Nota della Redazione
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