Certificata l’Ipotesi di CCNL Area Funzioni Locali 2022-2024 (Corte dei Conti Sez. Riunite contr. n. 20 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La certificazione della Corte dei conti ex art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001 è un controllo di natura collaborativa volto a verificare l’attendibilità della quantificazione dei costi dei contratti collettivi nazionali del pubblico impiego, mediante il confronto con le risorse stanziate e la loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio. Il giudizio positivo di compatibilità finanziaria si fonda sulla corretta ponderazione degli oneri per la contrattazione collettiva, che per gli enti del comparto Funzioni locali, in applicazione dell’art. 48, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, devono essere posti a carico dei rispettivi bilanci e finanziati esclusivamente con entrate correnti ricorrenti, non potendo essere coperti con avanzo di amministrazione, pena la violazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio.
Il Fatto
L’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativa al personale dell’Area Funzioni Locali per il triennio 2022-2024, sottoscritta l’11 novembre 2025, è stata trasmessa dalla ARAN alle Sezioni Riunite della Corte dei conti per l’esercizio del controllo di cui all’art. 47, comma 5, d.lgs. n. 165/2001. L’Area comprende circa 13.000 unità, tra dirigenti delle Funzioni locali, dirigenti professionali, tecnici e amministrativi della Sanità e segretari comunali e provinciali.
Il parere favorevole è stato espresso dal Comitato di Settore Regioni – Sanità, mentre il Governo ha dato valutazione positiva condizionata all’apporto di correzioni formali in sede di sottoscrizione definitiva, riguardanti refusi nella parte normativa e nella relazione tecnico-finanziaria.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Riunite hanno verificato il quadro delle risorse destinate al rinnovo contrattuale, quantificate in complessivi 98,74 milioni di euro a regime al 2025, al lordo degli oneri riflessi, a fronte di una disponibilità finanziaria di 99,08 milioni. Tale disponibilità deriva dagli stanziamenti legislativi succedutisi nel tempo: la legge di bilancio 2022 ha previsto risorse per l’indennità di vacanza contrattuale, la legge di bilancio 2023 ha stanziato ulteriori fondi per l’emolumento una tantum, mentre il decreto-legge n. 145/2023 ha disposto un’anticipazione degli aumenti contrattuali, successivamente stabilizzata dalla legge n. 213/2023, che ha rideterminato lo stanziamento complessivo per il personale statale in 5,5 miliardi a regime.
L’analisi della Corte si è concentrata sugli adempimenti degli enti del comparto rispetto all’obbligo di accantonamento degli oneri contrattuali. In base al principio contabile applicato di cui all’Allegato 4/2, punto 5.2, al d.lgs. n. 118/2011, gli enti devono appostare le risorse in capitoli dedicati, senza possibilità di impegnare o pagare prima della sottoscrizione definitiva del contratto. Le somme accantonate e non utilizzate in caso di mancata sottoscrizione confluiscono nel risultato di amministrazione.
La Corte ha poi rilevato che gli incrementi contrattuali, essendo spesa ricorrente, possono essere finanziati soltanto con entrate correnti di carattere ricorrente. Il ricorso all’avanzo di amministrazione sarebbe difforme rispetto ai principi di armonizzazione contabile di cui al d.lgs. n. 118/2011 e al TUEL, nonché al principio del pareggio di bilancio. Il controllo della corretta accantonamento è rimesso agli organi di revisione degli enti, nell’ambito delle verifiche di legittimità-regolarità affidate alle Sezioni regionali della Corte dei conti.
Sotto il profilo normativo, l’Ipotesi è stata ritenuta coerente con le innovazioni già introdotte dai contratti collettivi del triennio, intervenendo con modifiche su relazioni sindacali e confronto, age management, lavoro agile, formazione del capitale umano e patrocinio legale per il personale vittima di aggressioni. La Corte ha certificato positivamente l’Ipotesi, allegando il rapporto e ordinando la trasmissione agli organismi istituzionali interessati.
Nota della Redazione
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