Cessata la materia del contendere per sopravvenuto rilascio del permesso di soggiorno (TAR Calabria n. 619 del 23.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio amministrativo avente ad oggetto l’archiviazione dell’istanza di conversione e rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, il sopravvenuto rilascio, da parte dell’amministrazione, del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato determina la cessazione della materia del contendere, per essere venuto meno l’interesse alla decisione sul provvedimento impugnato. La declaratoria consegue alla verifica effettiva della sopravvenienza, non essendo sufficiente la sola allegazione di parte. La soccombenza virtuale giustifica la condanna dell’amministrazione al pagamento delle spese di lite, quale parte che avrebbe visto accolto il ricorso ove la controversia fosse stata decisa. La retrodatazione della validità del titolo alla data di presentazione dell’istanza costituisce modalità ordinaria di emissione e non incide sull’accertamento della cessazione.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ha presentato istanza di conversione e rinnovo per motivi di lavoro subordinato. La Questura ha dichiarato l’irricevibilità dell’istanza con provvedimento di archiviazione. Il ricorrente ha impugnato il decreto davanti al TAR Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, articolando plurimi motivi di diritto.
Il Ministero dell’Interno e la Questura si sono costituiti con atto di mera forma. Il Tribunale, con ordinanza cautelare, ha sospeso il provvedimento impugnato, imponendo all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza. A fronte della persistente inottemperanza, con successiva ordinanza emessa ai sensi dell’art. 59 c.p.a. è stato nominato Commissario ad acta il Questore di Catanzaro. La Questura ha quindi annullato in autotutela gli atti e concesso il permesso per motivi di lavoro. Il ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la liquidazione delle spese secondo il principio della soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato l’ammissibilità del ricorso e l’effettività della cessazione della materia del contendere. A tal fine ha disposto ordinanza collegiale per acquisire chiarimenti dalla Questura in ordine all’attività provvedimentale successiva al decreto impugnato e alla data di effettiva adozione del titolo di soggiorno.
La questione centrale riguardava la coincidenza tra la data stampigliata sul permesso elettronico e la data di presentazione dell’istanza. L’amministrazione ha chiarito che il permesso reca come data di rilascio quella di presentazione dell’istanza, poiché da tale data la validità del titolo retroagisce e lo straniero riconduce ad esso la regolarità del proprio soggiorno.
Acquisiti i chiarimenti, il Tribunale ha ritenuto che il sopravvenuto rilascio del titolo di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, in evasione dell’istanza di conversione, legittimasse la permanenza del ricorrente sul territorio nazionale. È venuto meno, pertanto, l’interesse alla decisione sul provvedimento impugnato.
Sul piano delle spese, il Collegio ha applicato il principio della soccombenza virtuale, ravvisando la ragionevole previsione di accoglimento del ricorso ove la controversia fosse stata decisa nel merito. Ha quindi condannato il Ministero dell’Interno al pagamento di € 1.500,00, oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore che ne ha fatto richiesta.
Nota della Redazione
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