Fissazione udienza di merito ex art. 55, comma 10, c.p.a. per esclusione da gara di fornitura dispositivi medici (TAR Lombardia n. 695 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare volta a contestare l’esclusione da una procedura di gara può essere definita dal Tribunale amministrativo con la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm., quando gli interessi del ricorrente risultino tutelabili attraverso una sollecita trattazione del ricorso nel merito. In tal caso, il giudice non si pronuncia sull’istanza cautelare, ma dispone la prosecuzione del giudizio, con compensazione delle spese della fase cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante ne ha disposto l’esclusione dal lotto 5 di una procedura aperta, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro per la fornitura di dispositivi per la diabetologia territoriale, quali microinfusori, sensori e sistemi integrati, a favore degli enti del Servizio sanitario regionale.
Nel ricorso, la società ha contestato non solo il provvedimento di esclusione, ma anche i verbali di gara e gli atti valutativi della Commissione, nonché il bando e il capitolato tecnico nella parte in cui, a suo avviso, escluderebbero l’applicabilità del principio di equivalenza funzionale o prestazionale dei prodotti offerti. La società ha quindi chiesto, in via incidentale, la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale amministrativo, valutata la domanda cautelare proposta dalla società ricorrente, ha ritenuto che gli interessi dedotti in giudizio possano essere adeguatamente tutelati non già attraverso una pronuncia di sospensione, bensì mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Tale disposizione consente al giudice, quando la controversia richieda una definizione rapida nel merito, di disporre direttamente la trattazione del ricorso, così da garantire una tutela piena ed efficace all’interesse sostanziale fatto valere, superando la dimensione provvisoria propria della fase cautelare.
Il Collegio ha quindi ritenuto che la fattispecie, concernente l’esclusione da una gara pubblica di fornitura di dispositivi medici, presenti le caratteristiche per essere definita con una pronuncia di merito sollecita, non emergendo profili di urgenza tali da richiedere una tutela meramente interinale.
Conseguentemente, il Tribunale ha fissato per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 22 ottobre 2026, disponendo la compensazione delle spese della fase cautelare tra le parti costituite.
Nota della Redazione
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