Esecuzione del giudicato sulla carta docenti per i precari (TAR Toscana n. 1632 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudicato che accerta il diritto del docente non di ruolo al beneficio della carta elettronica di cui all’art. 1, co. 121, legge n. 107/2015 e alla retribuzione professionale docenti è titolo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione debitrice non può sottrarsi all’esecuzione invocando la propria inerzia né l’assenza di deduzioni sul merito. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice amministrativo nomina commissario ad acta il dirigente competente per l’adozione degli atti e il pagamento delle somme ancora dovute.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Lucca, sezione lavoro, n. 34 del 18 gennaio 2024, corretta con decreto di correzione dell’errore materiale del 16 maggio 2024, era stato accertato il diritto di un docente al beneficio della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, con accredito di € 500,00 per ciascun anno, nonché al riconoscimento della retribuzione professionale docenti per i periodi indicati in motivazione. Il Ministero dell’istruzione e del merito era stato condannato al pagamento, oltre interessi e rivalutazione.

Passata la sentenza in giudicato, come da attestazione della cancelleria del 23.06.2025, e decorso il termine dilatorio dall’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997, la parte creditrice ha proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha esaminato anzitutto la sussistenza dei presupposti del giudizio di ottemperanza, verificando la definitività del titolo e la ritualità della sua notificazione alla sede reale dell’Amministrazione, avvenuta il 4.02.2025.

Nel merito, il Collegio ha rilevato che non risulta dagli atti di causa che il titolo sia stato eseguito. La verifica dell’adempimento si fonda sulla constatazione oggettiva dell’inerzia dell’Amministrazione, non essendo sufficiente la mera costituzione in giudizio senza contestazione delle pretese avversarie.

Accertato l’inadempimento, il Tribunale ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato, provvedendo entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza ad ogni adempimento necessario.

Per il caso di ulteriore inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega, stabilendo che provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, agli adempimenti esecutivi e al pagamento delle somme ancora dovute.

Quanto alle spese, il Tribunale le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in € 800,00 oltre oneri e accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, tenuto conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, in relazione ai numerosi, analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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