Cessata materia del contendere per riliquidazione pensione dopo rinnovo contrattuale (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 70 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, la domanda volta alla riliquidazione del trattamento per effetto degli incrementi contrattuali sopravvenuti resta subordinata all’aggiornamento delle denunce contributive da parte del datore di lavoro. Il rinnovo contrattuale del comparto istruzione e ricerca produce effetto sulla pensione solo quando la posizione assicurativa è integrata con gli importi dovuti alla data di cessazione. Avvenuta la riliquidazione e il pagamento in via amministrativa, la pretesa del pensionato risulta integralmente soddisfatta e va dichiarata la cessata materia del contendere. La declaratoria presuppone la prova documentale dell’adempimento dell’ente previdenziale. Sussistono giusti motivi di compensazione delle spese quando la soddisfazione della pretesa dipende dall’iniziativa di un terzo non evocato in giudizio.

Il Fatto

Il ricorrente, ex dipendente del Ministero dell’Istruzione cessato dal servizio il 1.9.2016 e in quiescenza con il sistema misto retributivo/contributivo, ha lamentato che la pensione fosse stata liquidata senza tenere conto degli scatti derivanti dal CCNL Comparto Istruzione e Ricerca sopravvenuto il 19.04.2018. Dopo un’istanza amministrativa del 17.07.2022, l’ente previdenziale aveva risposto che la scuola non aveva ancora inserito in procedura i miglioramenti contrattuali necessari alla riliquidazione.

Il ricorrente ha quindi chiesto l’adeguamento dell’importo pensionistico secondo l’art. 36 del CCNL 2016-2018 e le indicazioni della circolare INPS n. 26 del 13.02.2019. L’INPS, costituendosi, ha eccepito di aver riliquidato la pensione non appena il datore di lavoro aveva aggiornato retroattivamente le denunce contributive, previo pagamento degli arretrati, e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta direttamente il merito, non essendovi questioni preliminari. Il thema decidendum concerne la riliquidazione del trattamento previdenziale in ragione dei miglioramenti contrattuali retroattivi previsti dal contratto collettivo sopravvenuto.

Il Collegio rileva che la domanda è stata integralmente accolta in via amministrativa. L’INPS ha dimostrato, tramite specifica allegazione documentale, di aver proceduto alla riliquidazione e al pagamento con il cedolino di aprile 2024.

Il percorso argomentativo si fonda sul rapporto di pregiudizialità tra adempimento contributivo del datore di lavoro e rideterminazione della pensione. La riliquidazione è stata possibile solo dopo che il datore di lavoro ha assolto i propri obblighi contributivi e aggiornato le denunce. La circolare richiamata aveva già chiarito che la lavorazione della pensione avviene sulla base degli elementi presenti nella posizione assicurativa, integrata secondo le indicazioni dell’ente.

Da ciò la Corte trae la conseguenza che la pretesa azionata è ormai soddisfatta, con conseguente declaratoria di cessata materia del contendere. Quanto alle spese, il Collegio ravvisa giusti motivi per la compensazione, in considerazione del fatto che l’adempimento è dipeso dall’iniziativa di un soggetto terzo non evocato in giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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