Parifica del rendiconto regionale 2025 con prescrizione di rettifica degli errori materiali nell’Allegato A/2 (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 169 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale, introdotto dall’art. 1, comma 5, d.l. n. 174/2012, non consiste in una mera verifica di conformità delle poste rendicontate alla legge di autorizzazione del bilancio, ma implica un controllo volto a presidiare l’equilibrio effettivo di bilancio, avente come oggetto principale e scopo la correttezza della determinazione del risultato di amministrazione. Tale controllo riguarda non solo la verifica di riscossioni, pagamenti e residui, ma anche la verifica a consuntivo degli equilibri di bilancio, includendo la corretta qualificazione e ripartizione interna delle quote vincolate del risultato di amministrazione. Gli errori materiali che non alterano il saldo finale del rendiconto, ma che inficiano la qualificazione delle poste vincolate ex art. 42 d.lgs. n. 118/2011, impongono una prescrizione di rettifica all’Amministrazione, da attuarsi con delibera integrativa prima della presentazione del progetto di legge al Consiglio regionale. La decisione di parifica è impugnabile con il ricorso in unico grado ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e), cod. giust. contabile.
Il Fatto
La Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 210 del 28 aprile 2026, il progetto di legge del rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2025, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale. Il rendiconto ha evidenziato un risultato di amministrazione positivo di oltre 2,2 miliardi di euro, con una parte disponibile di circa 307 milioni di euro. La Sezione regionale di controllo ha avviato l’istruttoria per il giudizio di parificazione, trasmettendo all’Amministrazione e alla Procura regionale la bozza di relazione con gli esiti del controllo preliminare. L’Amministrazione ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni, all’esito delle quali è stata convocata l’udienza pubblica per la celebrazione del giudizio.
La Motivazione della Corte
La Sezione ha preliminarmente ricostruito la natura giuridica del giudizio di parificazione, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni riunite e della Corte costituzionale. Ha evidenziato che la decisione di parifica e la relazione allegata si diversificano per natura giuridica — la prima è un atto di controllo, la seconda un atto di giudizio finalizzato all’informativa — e per funzione, poiché la parifica acclara la veridicità e la regolarità della gestione, mentre la relazione fornisce all’organo legislativo i risultati del controllo sull’attività amministrativa e sulla gestione finanziaria globalmente considerata. Ha inoltre ribadito che la legge di approvazione del rendiconto deve contenere tre elementi fondamentali: il risultato di amministrazione secondo l’art. 42 d.lgs. n. 118/2011, il risultato della gestione annuale e lo stato dell’indebitamento.
Nel merito, la Sezione ha accertato che nel corso dell’istruttoria sono emersi errori materiali nell’Allegato A/2, relativo all’elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione. Detti errori, pur non inficiando l’importo complessivo della parte vincolata e pur non alterando il saldo finale del rendiconto, hanno determinato una non corretta qualificazione e ripartizione “interna” dei vincoli. In particolare, l’Ente ha collocato la somma indicata come residuo passivo del perimetro sanitario non parificato nei vincoli da trasferimenti invece che in quelli da mutui, e circa 9 milioni di euro sono stati allocati negli “altri vincoli” piuttosto che nei vincoli da trasferimenti. Tali spostamenti, sebbene non incidenti sui saldi, hanno prodotto un valore diverso delle poste vincolate coinvolte nell’errore, così come indicate nell’allegato A del prospetto del risultato di amministrazione e nell’art. 10 del progetto di legge di approvazione del rendiconto.
Pur avendo l’Ente prodotto, in riscontro alla bozza di relazione, un Allegato A/2 epurato dagli errori e conforme alla corretta qualificazione delle poste, la Sezione ha ritenuto necessario un intervento correttivo immediato prima della presentazione del disegno di legge al Consiglio regionale. Ha pertanto ritenuto le criticità rilevate non ostative alla parificazione del rendiconto, ma ha disposto una specifica prescrizione all’Amministrazione: procedere, con un’ulteriore delibera di Giunta integrativa di quella oggetto del giudizio, alla rettifica dell’Allegato A/2 e al conseguente recepimento delle modifiche nell’art. 10 del progetto di legge e nell’allegato A. La Sezione ha infine riservato alla successiva attività di controllo la verifica dell’avvenuto recepimento delle prescrizioni impartite e ha approvato la relazione allegata ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 174/2012.
Nota della Redazione
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