Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale nell’ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 206 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza davanti alla Corte dei conti, la sopravvenuta esecuzione del giudicato determina la cessazione della materia del contendere. La declaratoria non preclude però la regolazione delle spese, che va operata secondo il principio della soccombenza virtuale. Alla luce di tale criterio, l’amministrazione che abbia eseguito la sentenza solo dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, pur senza attività dilatoria qualificata, va condannata al pagamento delle spese di difesa in favore del ricorrente. La relativa liquidazione tiene conto del valore della causa, della difficoltà della controversia e della riduzione per l’assenza di questioni di fatto e di diritto.

Il Fatto

Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza deducendo la mancata esecuzione di una precedente sentenza della stessa Sezione, con particolare riguardo anche al pagamento delle spese legali. L’INPS si è costituito sostenendo di avere provveduto all’esecuzione e riconducendo il ritardo non ad attività dilatorie, ma all’assenza di procedure standardizzate per la fattispecie.

L’amministrazione ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese. Con ordinanza è stato disposto un rinvio per verificare la correttezza dei calcoli, anche in relazione alle spese. L’INPS ha poi depositato l’ordinativo di pagamento in favore del difensore del ricorrente. Il ricorrente, nel frattempo, ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere, insistendo però sulla condanna alle spese; l’amministrazione ha ribadito l’istanza di compensazione.

La Motivazione della Corte

Il giudice ha preso atto di quanto evidenziato da entrambe le parti e ha ritenuto sussistenti i presupposti per dichiarare la cessata materia del contendere. L’esecuzione sopravvenuta del comando giudiziale, comprensivo del pagamento delle spese, ha thus esaurito l’interesse del ricorrente alla pronuncia di ottemperanza.

La questione residuale riguarda la regolazione delle spese. Il giudice ha richiamato il principio della soccombenza virtuale, che consente di valutare la posizione delle parti come se la lite fosse stata decisa nel merito. Sul punto ha accertato l’inerzia dell’amministrazione previdenziale, la quale avrebbe potuto riconoscere quanto spettante al ricorrente in tempi ragionevoli e non soltanto dopo la presentazione del ricorso per ottemperanza.

Tale rilievo ha portato a escludere la compensazione delle spese e a condannare l’INPS al pagamento delle spese di difesa. Nella liquidazione il giudice ha tenuto conto del valore della causa, ricondotto allo scaglione da 5.201 a 26.000 euro, della difficoltà minima della controversia e della riduzione prevista per l’assenza di questioni di fatto e di diritto.

Le spese sono state liquidate in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. Il dispositivo ha quindi condannato l’amministrazione al pagamento della somma indicata, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15%. La decisione conferma che l’esecuzione tardiva del giudicato, quand’anche non accompagnata da una condotta dilatoria qualificata, non è neutra sul piano delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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