Contribuzione figurativa ex art. 80 legge n. 388/2000 ammessa l’azione di accertamento (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 490 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ambito della giurisdizione della Corte dei conti in materia pensionistica rientrano anche le azioni di mero accertamento dirette a verificare la sussistenza delle condizioni che la legge richiede ai fini del sorgere del diritto a pensione o di altre questioni ad esso funzionali, pur in assenza di impugnazione di un provvedimento che conceda o neghi il trattamento. Il beneficio previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000 consiste in una copertura previdenziale figurativa aggiuntiva di due mesi per ogni anno di servizio, entro il limite di cinque anni, riconoscibile ai lavoratori invalidi in misura superiore al 75% o ascritti alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle pensioni di guerra. Ne consegue che l’inammissibilità del ricorso non può essere fondata sul solo fatto che il lavoratore sia ancora in servizio e non abbia presentato domanda di pensionamento.

Il Fatto

La ricorrente, dipendente di Roma Capitale, ha agito davanti alla Corte dei conti per ottenere l’accertamento del diritto all’incremento dell’anzianità figurativa previsto dall’art. 80, comma 3, della legge n. 388/2000. Ha dedotto di essere affetta da asma bronchiale, fibromialgia, spondilodiscoartrosi diffusa e sindrome depressiva, di essere stata riconosciuta invalida civile al 55% in data 17.06.2024 e di aver presentato all’INPS la relativa domanda l’11.11.2024, rigettata dall’ente.

L’INPS si è costituito eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso: la ricorrente è ancora in servizio e non avrebbe presentato domanda di pensionamento, sede in cui soltanto potrebbe far valere il computo dei contributi figurativi. Nel merito ha chiesto il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Giudice unico ha esaminato per prima l’eccezione pregiudiziale dell’INPS, respingendola. Ha osservato che la giurisdizione contabile in materia pensionistica comprende anche le azioni di mero accertamento relative alle condizioni che la legge richiede per il sorgere del diritto a pensione, senza che sia necessaria l’impugnazione di un provvedimento amministrativo di concessione o diniego.

La ricorrente, pur essendo ancora in servizio, ha rappresentato di avere un grado di invalidità superiore a quello richiesto dalla legge. Ha presentato all’INPS la domanda di riconoscimento dell’invalidità civile ai sensi della legge n. 118/1971 in data 28.04.2023, ottenendo il riconoscimento del 55% dopo la visita medica del 17.06.2024, e la domanda di accredito della contribuzione figurativa l’11.11.2024. A fronte del rigetto, ha adito il giudice contabile per l’accertamento del diritto ai benefici contributivi. Il percorso argomentativo ricostruisce quindi il beneficio come istituto di natura previdenziale che opera mediante una copertura fittizia e aggiuntiva, destinata a incrementare l’anzianità contributiva richiesta per maturare il diritto a pensione.

Nel merito, il Giudice ha ritenuto di dover acquisire un parere tecnico dalla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma. L’accertamento è diretto a verificare la percentuale di invalidità ascrivibile al quadro morboso lamentato alla data del 17.06.2024 e, in particolare, se sia attribuibile una percentuale superiore al 74%.

Il Collegio medico è chiamato a esprimere con parere collegiale, previa visita medica ove necessaria e con la partecipazione di uno specialista, comunicando alle parti il giorno, l’ora e il luogo delle operazioni. La parte privata può esibire memorie, perizie e certificazioni ulteriori entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento e farsi assistere da un sanitario di fiducia a proprie spese; le parti possono conferire incarico a un c.t.p. ammesso alle operazioni e alle audizioni. La bozza dell’elaborato va inviata alle parti, che dispongono di almeno quindici giorni per le osservazioni, cui l’Organo deve specificamente rispondere nella relazione definitiva.

Il provvedimento è sentenza non definitiva – ordinanza: sospende ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito, respinge l’eccezione di inammissibilità, dispone l’incombente istruttorio e riserva le spese al definitivo, fissando nuova udienza di discussione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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