Quota retributiva pensione mista militari: aliquota 2,44% per anno utile (Corte dei Conti Sez. II App. n. 144 del 20.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto, ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con un’anzianità superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità inferiore a 15 anni, va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati alla predetta data, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile. Il diritto alla riliquidazione decorre dalla data del collocamento in quiescenza e comporta il pagamento delle competenze arretrate, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c. La novità dell’orientamento nomofilattico intervenuto dopo la sentenza impugnata giustifica la compensazione integrale delle spese.

Il Fatto

Tre ex appartenenti all’Arma dei Carabinieri, collocati in congedo con un’anzianità di servizio superiore a 20 anni ma inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, hanno chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico liquidato con il sistema misto. Invocavano l’applicazione, sulla parte retributiva, dell’aliquota del 44% prevista dall’art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973. La Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, con la sentenza n. 172/2021, aveva respinto la domanda, richiamando la sentenza delle Sezioni riunite n. 1/2021, che limitava l’applicazione di quella normativa a chi vantava, al 31 dicembre 1995, un’anzianità non inferiore a 15 anni.

Gli appellanti hanno impugnato la decisione richiamando la successiva sentenza delle Sezioni riunite n. 12/2021, chiedendo l’applicazione dell’aliquota annua del 2,445%, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. L’I.N.P.S. si è rimesso alle determinazioni della Corte, chiedendo in caso di accoglimento l’applicazione del coefficiente del 2,44%.

La Motivazione della Corte

La questione riguarda la modalità di computo della quota retributiva della pensione nel sistema misto per gli ex militari cessati con oltre 20 anni di anzianità utile e con meno di 15 anni al 31 dicembre 1995. La Corte ha ritenuto il gravame parzialmente fondato, dovendosi applicare l’aliquota del 2,44% e non quella richiesta del 2,445%.

Il percorso argomentativo muove dall’orientamento nomofilattico delle Sezioni riunite espresso con la sentenza n. 12/2021, successiva alla decisione impugnata. Secondo tale indirizzo, la quota retributiva va calcolata tenendo conto dell’effettivo numero di anni maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione dell’aliquota del 2,44% per ogni anno utile.

Richiamato il canone della sinteticità, elevato a principio generale dal Codice della giustizia contabile, il Collegio ha fatto rinvio al percorso argomentativo della pronuncia nomofilattica, reputando non residuare alcun margine di incertezza.

La Corte ha poi richiamato la granitica giurisprudenza delle sezioni di appello in materia, citando numerose pronunce della Sezione II, nonché decisioni della Sezione I e della Sezione III, a conferma della spettanza del diritto all’applicazione del coefficiente del 2,44% sulla parte della pensione mista calcolata con il sistema retributivo.

Ne è derivato il riconoscimento del diritto degli appellanti alla riliquidazione della pensione in godimento, con decorrenza dalla data del collocamento in quiescenza. L’I.N.P.S. è stato pertanto condannato, ove non abbia già provveduto in sede amministrativa, a ricalcolare il trattamento e a pagare le competenze arretrate, incrementate della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 167, comma 3, c.g.c.

Quanto alle spese, la novità dell’orientamento nomofilattico sopravvenuto dopo la sentenza impugnata ne ha giustificato l’integrale compensazione, per entrambi i gradi di giudizio, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *