Inammissibile l’appello del magistrato regionale privo di specificità dei motivi (Corte dei Conti Sez. App. Sicilia n. 15 del 01.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’appello al giudice contabile non costituisce un novum iudicium, ma una revisio prioris instantiae: l’atto di gravame deve contenere, oltre all’indicazione dei capi impugnati, una critica motivata ai passaggi che viziano la decisione. La riproposizione delle ragioni già disattese in primo grado non soddisfa il requisito di specificità dei motivi richiesto a pena di inammissibilità dall’art. 190 c.g.c. La domanda di equiparazione del trattamento a quello del collega di pari anzianità presuppone lo status di pubblico dipendente e resta priva di fondamento ove tale presupposto soggettivo difetti.
Il Fatto
L’appellante, già magistrato designato dal Presidente della Regione presso il C.G.A.R.S., aveva chiesto in primo grado il trattamento pensionistico, assumendo di non aver maturato il requisito anagrafico per l’accesso alla gestione pubblica dell’INPS. Aveva inoltre domandato il riconoscimento delle indennità previste dall’art. 1, comma 458, legge n. 147 del 2013.
La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana, aveva respinto il ricorso con la sentenza n. 177 del 20.06.2024. L’appellante ha impugnato tale decisione con tre motivi, contestando la qualificazione di giudice onorario e invocando l’art. 106, terzo comma, Cost., oltre alla rimessione pregiudiziale alla Corte di giustizia o alla Corte costituzionale.
La Motivazione della Corte
La Sezione d’appello rileva anzitutto un difetto di specificità del gravame. Con riferimento al capo che ha respinto la domanda di pensione per mancanza del requisito anagrafico, l’appellante non ha articolato alcun motivo specifico. Il vizio è denunciato in relazione all’art. 190 c.g.c., che impone il requisito a pena di inammissibilità.
Il Collegio ricostruisce la natura dell’appello contabile. L’atto di gravame deve contenere l’indicazione dei capi impugnati — profilo volitivo, art. 190, comma 2, lett. a), c.g.c. — e la critica motivata ai passaggi che viziano la decisione — profilo argomentativo e censorio-causale, art. 190, comma 2, lett. b), c.g.c.. Non è richiesto un rigido paradigma formale né un progetto alternativo di decisione, ma è necessario che l’impugnazione individui le questioni contestate e i relativi motivi di dissenso.
La Corte richiama i precedenti Sez. app. Siciliana n. 77 del 2024 e Sez. II n. 143 del 2025, nonché Sez. III n. 606 del 2017, Sez. II Centr. App. n. 774 del 2017, S.U. n. 27199 del 2017, Sez. III/A n. 429/2021 e Sez. App. siciliana n. 50 e 54 del 2025.
Anche il secondo capo è inammissibile. L’appellante non muove alcuna critica motivata alla decisione sulle indennità. Nel merito il Collegio conferma l’infondatezza: la disposizione invocata richiede il presupposto soggettivo di pubblico dipendente, che difetta all’appellante. La domanda di equiparazione al collega di pari anzianità resta quindi priva del suo presupposto.
L’appello è dichiarato inammissibile e la sentenza impugnata confermata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 1.000,00 in favore dell’INPS.
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Nota della Redazione
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