Polizza condominiale, motivazione apparente sulla copertura della r.c. verso i condomini (Cass. civ. Sez. III n. 15770 del 12.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
È affetta da nullità la sentenza d’appello la cui motivazione, pur formalmente presente, sia meramente apparente e non consenta di ricostruire l’iter logico seguito dal giudice. Ricorre tale vizio allorché la corte territoriale, chiamata a decidere se la polizza condominiale copra la responsabilità civile del condominio verso i singoli condomini, affermi che la clausola che qualifica i condomini come terzi va letta congiuntamente a quella che esclude dall’assicurazione di r.c. i danni indennizzabili in base alle garanzie sui danni al fabbricato, senza spiegare per quale ragione una previsione ampliativa del rischio assicurato conduca al rigetto della domanda di manleva. In tal caso la Cassazione cassa con rinvio, non spettando al giudice di legittimità interpretare il contratto al posto del giudice del merito.
Il Fatto
Un condominio è stato convenuto in giudizio da una società condomina, che ha chiesto il risarcimento dei danni provocati al proprio immobile da infiltrazioni provenienti dal lastrico condominiale, causate da un difetto di impermeabilizzazione. Il condominio ha chiamato in causa il proprio assicuratore, invocando la polizza a copertura tanto dei danni al fabbricato quanto della responsabilità civile verso i terzi, condomini compresi, e chiedendo di essere manlevato.
L’assicuratore ha negato la garanzia, sostenendo che il contratto copriva solo i danni da rottura di tubazioni o impianti e che il condominio non aveva rispettato il termine contrattuale di tre giorni per la denuncia del sinistro. Il Tribunale ha accolto la domanda principale e rigettato quella di manleva; la Corte d’appello ha confermato il rigetto, e il condominio ha proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su due motivi. Con il primo si denuncia la nullità della sentenza d’appello per motivazione solo apparente, là dove ha escluso la copertura del rischio di responsabilità civile. Con il secondo si deduce la violazione degli artt. 1366 e 1370 cod. civ., per avere la corte territoriale interpretato il contratto nel senso di escludere la garanzia per i danni causati ai condomini.
La Corte esamina la motivazione impugnata e la ritiene incomprensibile. La Corte d’appello aveva letto la clausola sulla responsabilità civile alla luce della successiva, che considera i condomini terzi e insieme esclude dall’assicurazione di r.c. i danni indennizzabili in base alle garanzie sui danni al fabbricato, concludendo che essa non è norma di carattere generale e non può essere estesa alla fattispecie.
Il ragionamento non regge. Che la prima clausola vada letta insieme alla seconda è ovvio, ma ciò non spiega perché le due previsioni impediscano al condominio di beneficiare della copertura di responsabilità civile. La clausola che qualifica i condomini come terzi amplia, non riduce, il rischio coperto; e la società danneggiata era, per quanto consta, un condomino. L’affermazione finale, secondo cui la clausola non sarebbe estensibile alla fattispecie, resta del pari imperscrutabile, giacché la fattispecie è quella di un condominio che ha arrecato danno a un condomino, evenienza che il contratto copriva.
La Corte rileva incidenter tantum che si tratta di previsioni usuali nell’assicurazione dei fabbricati: la prima estende la copertura ai danni arrecati alle proprietà individuali dei condomini, che altrimenti sarebbero insieme corresponsabili e danneggiati; la seconda evita duplicazioni di partite indennitarie. Il primo motivo è dunque fondato, il secondo resta assorbito.
Non spetta alla Corte stabilire se il rischio fosse coperto né interpretare il contratto: sarà il giudice di rinvio a riesaminare l’appello, sanando il vizio motivazionale. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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